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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23455/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, dopo annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8805/06/11/2019) in relazione al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato le pene. Entrambi censurano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 624 e 627 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché vizio della motivazione (mancante, contraddittoria o illogica). Sostengono che la nuova determinazione della pena costituisca una reformatio in peius (aumento della pena rispetto alla precedente) illegittima in quanto la Corte di appello avrebbe aumentato la pena di un anno rispetto al minimo edittale senza rispettare il giudicato progressivo e il perimetro del devoluto, e avrebbe per la prima volta valorizzato la "contiguità con organizzazione criminale" incidendo così sul giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la legittimità della rideterminazione delle pene operata dalla Corte d'Appello di Roma. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di stupefacenti, il giudice di rinvio deve applicare la disciplina più favorevole risultante dalla recente giurisprudenza costituzionale e rivalutare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. alla luce dei nuovi limiti edittali, senza essere vincolato a un criterio proporzionale aritmetico rispetto alla pena fissata nel precedente giudizio. La Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata reformatio in peius né vizio logico nella motivazione della Corte d'Appello. Esito pratico: sono confermate le pene rideterminate dalla Corte d'Appello — per Gashy Nysret: anni otto e mesi sei di reclusione (con precisazioni sui capi d) ed e) e tenuto conto della pena di anni otto già inflitta per il capo a), con riconoscimento delle attenuanti generiche); per Macchiavelli Luca: anni sette di reclusione e euro 40.000,00 di multa per il reato di cui al capo e), con attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 624 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento al divieto di giudicato progressivo e ai limiti del devoluto in sede di rinvio; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la regola del giudicato progressivo nella rideterminazione della pena.

  • art. 627 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio nella rideterminazione della pena; la Corte ha affermato che il giudice può rivalutare i parametri di cui all'art. 133 entro i nuovi limiti edittali.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro fondamentale per la determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di rinvio deve rivalutare i criteri di cui all'art.133 alla luce della nuova cornice edittale e può scegliere la modulazione della pena purché motivata e non irragionevole.

  • art. 132 cod. pen.

    Rilevante per i principi generali di individualizzazione della pena; la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito esercitata in conformità agli artt. 132 e 133.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla trattazione dei motivi in cassazione (esposizione dei motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per imporre a ciascun ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.

  • sentenza Corte cost. n. 40/2019

    Decisione costituzionale che ha mutato la cornice edittale applicabile ai reati di stupefacenti; da essa deriva l'obbligo per il giudice di rinvio di applicare la disciplina più favorevole e di rievaluare i parametri di pena.

Massime di principio

  • Dopo una declaratoria di incostituzionalità che altera i limiti edittali, il giudice di rinvio deve applicare la disciplina più favorevole e rivalutare i parametri dell'art. 133 cod. pen. alla nuova cornice, senza essere vincolato a un criterio proporzionale aritmetico rispetto alla precedente determinazione della pena.
  • Non costituisce automaticamente reformatio in peius l'aumento della pena rispetto alla precedente determinazione se la nuova pena rientra nei limiti edittali applicabili post-decisione costituzionale e se la motivazione è logicamente fondata sui parametri previsti dalla legge.
  • La discrezionalità sulla graduazione della pena spetta al giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo l'arbitrio, l'illogicità o l'insufficienza della motivazione, non una diversa valutazione dei meri apprezzamenti di merito.
  • Il giudice non è tenuto a enunciare analiticamente tutti gli elementi considerati; è sufficiente indicare quelli determinanti per la decisione, purché la scelta sia immune da vizi logici.
  • La contestazione di una nuova valutazione motivazionale (es. "contiguità con organizzazione criminale") richiede che il ricorrente dimostri effettiva incongruità, illogicità o violazione dei limiti del devoluto: la mera comparazione con la precedente valutazione non è di per sé sufficiente.
  • In sede di ricorso per cassazione l'inammissibilità può essere pronunciata e comportare condanna alle spese e alla cassa delle ammende se il ricorso non supera i presupposti di ammissibilità o risulta manifestamente infondato.

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