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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43844/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, ai soli effetti civili, del reato di appropriazione indebita (anziché della truffa originariamente contestata). Sosteneva di essere venditore di cosa propria e non di terzi e che la somma ricevuta non avesse una destinazione specifica per l'acquisto dell'auto, perciò non poteva configurarsi appropriazione indebita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha confermato la ricostruzione della corte di appello secondo cui le vetture erano fornite da un terzo e le somme ricevute erano vincolate alla specifica destinazione (acquisto del bene); l'utilizzo personale delle somme integra il reato di appropriazione indebita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 cod.pen.

    La norma punisce l'appropriazione indebita; è stata ritenuta applicabile al caso del venditore che si appropria di somme vincolate dall'originario proprietario alla destinazione per l'acquisto di un bene.

  • art. 606 lett. b) cod.proc.pen.

    Motivo di impugnazione relativo a errore di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in seguito a dichiarazione di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 37820 del 26/11/2020, Rv. 280465 - 01

    Orientamento secondo cui integra appropriazione indebita la condotta del venditore di cosa di terzi che si impossessa dell'acconto vincolato alla specifica destinazione d'acquisto, utilizzandolo per fini personali.

Massime di principio

  • Se il venditore commercia beni di terzi e riceve somme vincolate alla finalità di acquisire e trasferire quel bene, l'uso personale di tali somme può integrare appropriazione indebita.
  • La qualificazione del fatto dipende dalla ricostruzione fattuale: occorre dimostrare la natura 'di terzi' del bene e la specifica destinazione delle somme al momento della consegna.
  • La Cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito se la sentenza impugnata è ancorata a provvedimenti istruttori e deposizioni precise; ricostruzioni alternative non fondate su nuove prove sono inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente, chi riceve somme deve documentare che il denaro non era vincolato o che vi era titolo per disporne liberamente (es. mandato, delega del proprietario, accordo scritto).
  • Ricorsi per errori di fatto che si basano su diversa lettura delle stesse emergenze probatorie rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie per il ricorrente.

Testo integrale

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