Cassazione Penale, Ordinanza n. 26883/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda la condanna dell'imputato per la ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva. Nel ricorso vengono dedotti due motivi, entrambi ritenuti manifestamente infondati dalla Corte. La difesa sosteneva, in sostanza, l'insussistenza della responsabilità per ricettazione, ma la Corte osserva che la disponibilità del mezzo di provenienza illecita era stata accertata e non era stata fornita una giustificazione convincente della provenienza del veicolo. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, per la ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, nonché dalla consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita; non è invece sufficiente una mera mancanza di diligenza, che attiene alla diversa ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. La Corte ribadisce inoltre che all'imputato non incombe un onere probatorio pieno, ma soltanto un onere di allegazione di elementi idonei a spiegare l'origine del possesso, da valutarsi poi dal giudice secondo il libero convincimento.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
La ricettazione è configurabile quando la disponibilità del bene di provenienza furtiva è accompagnata dalla consapevolezza, anche eventuale, della sua illecita provenienza; la prova del dolo può desumersi anche dall'omessa o non attendibile spiegazione dell'origine del bene.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche dalla mancata o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, poiché tale omissione è sintomatica di una volontà di occultamento e di un acquisto in mala fede.
- Ricorre il dolo eventuale di ricettazione quando l'agente si rappresenta la possibilità che la cosa sia di provenienza illecita e accetta consapevolmente tale rischio; non basta una semplice negligenza nel verificare la provenienza del bene.
- L'imputato non è gravato da un onere probatorio in senso stretto sulla legittima provenienza del bene, ma da un onere di allegazione di una spiegazione attendibile del possesso, che il giudice valuta secondo i principi del libero convincimento.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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