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Ordinanza

Ordinanza n. 2373/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 1190 del 24 maggio 2024, recante esclusione del corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici del 2017, introdotto dall’art. dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14) per asserita carenza dei requisiti di ammissione; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10 giugno 2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante approvazione dell’allegato elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione in parola a seguito del superamento della prova di accesso; - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale scolastico, prot.n. 91843 del 21.06.2023 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), recante chiarimenti sull’avvio delle attività formative e assegnazione degli idonei ai rispettivi corsi organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali; - del D.M. D.M. 8 giugno 2023 n. 107 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 11 agosto 2023), recante disciplina del corso intensivo, laddove individua i requisiti di partecipazione, se effettivamente ostativo all’ammissione della ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi compresi gli atti istruttori recanti la verifica sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda di partecipazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 6 dicembre 2024 dalla parte ricorrente: per l’annullamento: - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19 agosto 2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14 ed attuato con D.M. 8 giugno 2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 16 gennaio 2026: per l’annullamento - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18 dicembre 2025 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale), e del relativo allegato, con il quale veniva disposta un’ulteriore rettifica dell’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici del 2017, introdotto dall’art. dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14), nella parte in cui viene confermata l’esclusione della parte ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202407506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal corso intensivo di formazione e successivi atti di approvazione, rettifica e ulteriore rettifica degli elenchi e della graduatoria nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale del 24 maggio 2024 con cui è stata esclusa dal corso intensivo di formazione previsto dall'art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, del d.l. n. 198/2022, nonché l'avviso del 10 giugno 2024 relativo all'elenco degli ammessi, il decreto del 21 giugno 2023 recante chiarimenti sull'avvio delle attività formative, il d.m. n. 107 dell'8 giugno 2023 nella parte relativa ai requisiti di partecipazione e gli atti istruttori di verifica delle dichiarazioni sostitutive. Con motivi aggiunti notificati il 6 dicembre 2024 ha impugnato i decreti del 9 e del 19 agosto 2024, concernenti rispettivamente l'approvazione e la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito. Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 16 gennaio 2026 ha impugnato il decreto del 18 dicembre 2025, con cui è stata ulteriormente rettificata la lista degli ammessi al corso ed è stata confermata la sua esclusione. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., profili di irricevibilità per tardività della notifica dei motivi aggiunti del 6 dicembre 2024, con riferimento ai provvedimenti ministeriali del 9 e del 19 agosto 2024, anche considerando la sospensione feriale dei termini.

La decisione

Il giudizio non è stato definito. Il TAR, rilevata d'ufficio una possibile tardività dei motivi aggiunti notificati il 6 dicembre 2024 rispetto ai decreti ministeriali del 9 e del 19 agosto 2024, ha sospeso ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese e ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie sulla questione di irricevibilità. Il Collegio si è riservato ogni ulteriore valutazione, compresa quella sulla richiesta di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami relativa ai motivi aggiunti notificati il 16 gennaio 2026. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione sulla quale intende fondare la decisione e di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie.

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    corso intensivo di formazione per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso ... introdotto dall'art. 5, commi 11 quinquies e ss. del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198

    Costituisce la base normativa del corso intensivo di formazione e dell'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici del 2017.

  • d.m. 8 giugno 2023, n. 107

    recante disciplina del corso intensivo, laddove individua i requisiti di partecipazione

    Disciplina il corso intensivo e individua i requisiti di partecipazione, la cui applicazione è contestata dalla ricorrente.

  • l. 7 ottobre 1969, n. 742

    sospensione feriale dei termini di cui alla Legge n. 742/1969 e ss.mm.

    È stata considerata dal TAR nel valutare la possibile tardività della notifica dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie.
  • La verifica della tempestività della notificazione dei motivi aggiunti deve essere compiuta considerando anche la sospensione feriale dei termini; ove residuino profili di tardività, la questione può essere rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio prima della decisione.
  • La rilevazione di una possibile causa di irricevibilità non impone la definizione immediata del giudizio quando il giudice assegna alle parti un termine per interloquire: fino alla successiva decisione restano sospese le pronunce sul rito, sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàPartecipazione procedimentale

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