Cassazione Civile, Ordinanza n. 26388/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda volta a ottenere l’annullamento del debito contributivo rilevante ai fini del diritto alla pensione di anzianità. Il ricorrente sosteneva che la definizione agevolata della lite fiscale dovesse produrre effetti anche sulla lite contributiva, così da paralizzare o estinguere la pretesa contributiva dell’ente previdenziale. Il ricorso per cassazione è stato proposto con un unico motivo, descritto dalla Corte come generico, incentrato sull’assunto che la chiusura della controversia fiscale travolgesse anche quella contributiva. L’ente intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non prospettava una specifica violazione di legge, ma si risolveva in argomentazioni generiche e apodittiche, inidonee a consentire il sindacato di legittimità. In via aggiuntiva, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi a percentuale, il maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate ha valore presuntivo e diviene definitivo se non contestato dall’interessato; inoltre, l’adesione al condono fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 non incide sulla lite contributiva, perché la sua funzione è esclusivamente deflattiva del contenzioso tributario. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha resistito.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
La definizione agevolata prevista dalla norma ha natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale e non produce effetti estintivi o preclusivi sulla lite contributiva previdenziale.
Norma di conversione del decreto-legge richiamato per la disciplina del condono fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non denuncia in modo specifico una violazione di legge o un vizio scrutinabile, ma si limita a riproporre argomentazioni generiche o apodittiche contro la decisione impugnata.
- La definizione agevolata di una lite fiscale non si estende automaticamente alla diversa lite contributiva previdenziale, quando la disciplina agevolativa abbia finalità esclusivamente deflattive del contenzioso tributario.
- In materia di contributi previdenziali parametrati al reddito, il maggior reddito accertato dall’Amministrazione finanziaria può assumere valore presuntivo nel procedimento previdenziale e, se non contestato dall’interessato, diviene definitivo anche ai fini dell’iscrizione a ruolo dei contributi.
- Il mancato esercizio di una contestazione specifica contro il dato reddituale accertato impedisce di rimettere in discussione in cassazione il presupposto contributivo su basi meramente assertive.
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