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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17798/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di classamento e variazione della rendita catastale di immobili intestati alla società beneficiaria di una scissione societaria. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendolo tardivo, perché proposto il 17 gennaio 2017 oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme processuali e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che dagli atti risultava una distinta delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, con timbro datario del 16 gennaio 2017, relativa anche alla spedizione dell'atto di appello. La controparte eccepiva che tale distinta non fosse stata ritualmente prodotta in appello e quindi non fosse utilizzabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha verificato nel fascicolo di merito che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 15 giugno 2016 e che, computata la sospensione feriale, il termine finale per l'appello scadeva il 16 gennaio 2017. Ha inoltre accertato che nel fascicolo di secondo grado era presente, già unita all'atto di appello, una distinta giornaliera delle raccomandate recante timbro postale del 16 gennaio 2017 e attestazione di regolare accettazione e spedizione, nella quale era compresa la raccomandata utilizzata per la notifica dell'appello. Ha quindi escluso che si trattasse di produzione nuova in cassazione e ha ritenuto provata la tempestività dell'impugnazione. Perciò ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per proporre appello, nel caso concreto, scadeva il 16 gennaio 2017 tenendo conto della sospensione feriale; la tempestività va verificata anche sulla base della prova della consegna all'ufficio postale entro tale data.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    richiama nel processo tributario l'applicazione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo di ricorso era formulato anche come omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla distinta postale con timbro datario.

  • art. 372 c.p.c.

    la distinta non è stata considerata produzione nuova inammissibile, perché già presente nel fascicolo di appello.

  • art. 160, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di censura processuale, ma non costituisce il nucleo decisorio della pronuncia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività dell'appello notificato a mezzo posta può essere provata mediante l'elenco o la distinta delle raccomandate recante timbro datario dell'ufficio postale, poiché tale timbro attesta la consegna e l'accettazione del plico da parte dell'ufficio nel giorno indicato.
  • Ai fini del rispetto del termine lungo per impugnare, rileva la data di spedizione dell'atto di appello risultante da documentazione postale idonea, computato il periodo di sospensione feriale.
  • Non integra produzione nuova in cassazione il documento che risulti già inserito nel fascicolo del grado di merito; in tal caso è ammissibile il suo esame ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • Quando dagli atti emerga la tempestiva proposizione dell'impugnazione, la declaratoria di inammissibilità per tardività deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per l'esame delle questioni non ancora decise.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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