Cassazione Civile, Ordinanza n. 28724/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva notificato due avvisi di accertamento per il recupero di maggiore ICI dovuta per gli anni 2004 e 2005 su un terreno ritenuto edificabile in zona C5. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo carenza di motivazione e, in subordine, contestando il valore attribuito al fondo; la CTP aveva accolto la censura subordinata e rideterminato la base imponibile in misura molto inferiore rispetto a quella fissata dal Comune. Il Comune aveva quindi appellato la decisione, sostenendo che la CTR avesse trascurato la documentazione prodotta, i prezzi di mercato di aree analoghe, l’indice di edificabilità e gli altri parametri di legge. Nel ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione, per aver rideterminato il valore dell’area senza una reale disamina dei parametri normativi e delle prove; omesso esame di fatti decisivi, consistenti in atti di compravendita di terreni analoghi, una perizia dell’Agenzia delle Entrate e una consulenza tecnica del TAR.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva formulato una motivazione solo apparente e comunque sotto il minimo costituzionale, perché aveva ridotto il valore del terreno in modo sostanzialmente equitativo senza indicare i criteri legali applicati e senza confrontarsi in modo intelligibile con la documentazione prodotta dalle parti. Sono stati dichiarati assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma sostanziale che disciplina la determinazione del valore venale ai fini ICI
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l’omesso esame di fatti storici decisivi
art. 111, comma 6, Cost.
impone il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e consente di qualificare come nullità la motivazione mancante, apparente o incomprensibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione ricorre quando la sentenza sia priva del requisito essenziale della motivazione o presenti una motivazione solo apparente
richiamato per il principio della ragione più liquida nell’ordine di esame dei motivi
art. 24 Cost.
richiamato insieme all’economia processuale a sostegno del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato insieme all’art. 24 Cost. per giustificare l’esame prioritario del motivo più agevolmente decisivo
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
norma sostanziale indicata come parametro per la determinazione del valore venale in comune commercio dei terreni ai fini ICI
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012
richiamato quale fonte della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In tema di impugnazione di sentenze, la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. esclude la censura del mero difetto di sufficienza della motivazione, ma resta deducibile la nullità della decisione quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice non esplicita il criterio logico-giuridico seguito e non rende percepibile il percorso argomentativo che lo ha condotto alla decisione, impedendo di comprendere la ratio decidendi.
- Nel determinare il valore venale di un’area edificabile ai fini ICI, il giudice deve confrontarsi con i parametri legali e con le risultanze probatorie rilevanti; una stima puramente equitativa, non ancorata a tali criteri e non sorretta da un adeguato esame della documentazione in atti, non supera il minimo costituzionale di motivazione.
- Quando un motivo di ricorso risulta assorbente perché determina la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati.
- Il principio della ragione più liquida consente di esaminare prioritariamente il motivo che può definire più rapidamente la controversia, anche se non è logicamente preliminare rispetto agli altri.
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