Cassazione Penale, Sentenza n. 47682/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.): il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso la valutazione della personalità del condannato, delle sue condizioni di vita e dell'idoneità della sanzione pecuniaria ai fini del reinserimento sociale. Inoltre ha contestato che l'ordinanza abbia formulato una prognosi negativa sull'osservanza delle prescrizioni connesse alla sanzione, pur trattandosi di una pena pecuniaria che non comporta prescrizioni, e ha sostenuto che la discrezionalità del giudice dovesse essere esercitata alla stregua dei criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la normativa pertinente (art. 58 L. n. 689/1981 e le modifiche del D.Lgs. n. 150/2022) e la giurisprudenza secondo cui, pur richiamandosi ai criteri dell'art. 133 c.p., non è necessario esaminare tutti i parametri di quella norma in ogni caso. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Trani, nell'esercizio del potere discrezionale, abbia adeguatamente collegato le ragioni del rigetto ai criteri rilevanti: i plurimi precedenti penali del condannato, la tipologia dei reati (tra cui ricettazione, tentata estorsione, lesioni, evasione) e la recente condanna per un nuovo reato di ricettazione consentono di formulare una prognosi negativa sulla idoneità della pena pecuniaria a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e a perseguire la finalità rieducativa. È stato inoltre osservato che la presenza di precedenti non è di per sé motivo assoluto di diniego, ma qui è stata usata per individuare un motivo specifico per la prognosi negativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
norma citata come base procedurale per la richiesta di sostituzione della pena; il decreto modifica la disciplina delle pene sostitutive nell'ambito della riforma
stabilisce che il giudice, nell'applicare pene sostitutive, deve tenere conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ricorda che tale obbligo non comporta necessariamente l'esame di tutti i singoli parametri in ogni caso
criteri per la determinazione della pena (tra cui personalità e modalità del fatto); vengono richiamati come parametri utili alla valutazione dell'idoneità della pena sostitutiva ma non sempre tutti devono essere analizzati puntualmente
introdotto con la riforma: condiziona la sostituzione della pena detentiva al fatto che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giudice della cognizione; la Corte rileva che questo elemento indica che i precedenti non sono automaticamente ostativi alla sostituzione
art. 53 legge 24/11/1981 n. 689
norma di riferimento per l'adozione della pena pecuniaria in sostituzione della detentiva: la valutazione segue criteri simili a quelli dell'art. 133 c.p. ma con flessibilità applicativa
richiamati per spiegare che il diniego della sospensione condizionale è spesso legato all'esistenza di precedenti, il che rende problematico ritenere i precedenti come esclusivo ostacolo all'applicazione della pena sostitutiva
norma invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Corte valuta e respinge tale deduzione
Massime di principio
- La presenza di precedenti penali non costituisce di per sé un motivo assoluto per escludere la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria; tuttavia può essere rilevante se da essi si desume un motivo specifico per una prognosi negativa sul rischio di recidiva
- Il giudice dell'esecuzione deve tener conto dei criteri dell'art. 133 c.p. quando valuta l'idoneità di una pena sostitutiva, ma non è obbligato ad esaminare e motivare singolarmente ogni parametro di quell'articolo in ogni caso; è sufficiente un adeguato collegamento logico tra i criteri considerati e la decisione
- Quando la sostituzione richiesta è con pena pecuniaria, il giudice può valutare l'idoneità di tale misura anche in funzione della concreta attitudine del soggetto a delinquere per fini di profitto: se la condotta e la storia criminale mostrano una propensione a reati a scopo economico, la pena pecuniaria può essere ritenuta inefficace come strumento preventivo e rieducativo
- L'esistenza di reati come evasione o violazioni di provvedimenti dell'autorità è un elemento che può giustificare una prognosi negativa sulla volontà del condannato di rispettare misure imposte e, quindi, ostare alla concessione di una misura sostitutiva che richieda adesione spontanea
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione, il ricorrente deve mostrare che l'omissione o la carenza motivazionale sia tale da rendere illogica o ingiustificata la decisione discrezionale; motivazioni sintetiche ma logicamente collegate ai criteri rilevanti possono essere comunque adeguate
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