Cassazione Penale, Ordinanza n. 37658/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in danneggiamento aggravato e continuato, commesso in ambito penitenziario ai danni di beni mobili dell'Amministrazione penitenziaria. I motivi dedotti riguardavano: la asserita nullità degli atti istruttori per mutamento del giudice senza valida rinnovazione; il vizio di motivazione e la violazione di legge per la mancata considerazione di testimonianze che, secondo la difesa, avrebbero attribuito i fatti ad altri detenuti; l'insussistenza del concorso materiale e dell'elemento soggettivo; la mancanza di querela; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché generico e comunque smentito dalla motivazione di merito, che dava conto della rinnovazione dell'istruttoria con il consenso delle parti dopo il cambio del giudice; il secondo e il terzo perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità; il quarto perché il danneggiamento riguardava beni mobili del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria destinati a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d'ufficio; il quinto perché la Corte territoriale aveva congruamente escluso sia le attenuanti generiche sia la particolare tenuità del fatto, valorizzando la violenza della condotta e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione del concorso nel danneggiamento
richiamato per la continuazione tra più fatti di danneggiamento
art. 635, commi 1 e 2 n. 1, c.p.
norma incriminatrice del danneggiamento aggravato, ritenuto procedibile d'ufficio per la natura dei beni colpiti
richiamato quale aggravante per beni destinati a pubblico servizio, applicabile ai beni dell'Amministrazione penitenziaria
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato come parametro del ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come parametro del ricorso per vizio di motivazione
ritenuto non applicabile per la gravità concreta del fatto e per i precedenti dell'imputato
non citato; omesso
indicato come riferimento per la destinazione a pubblico servizio dei beni danneggiati
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado e le due pronunce sono tra loro conformi, la motivazione va letta come un unico corpo argomentativo, con conseguente maggiore tenuta del ragionamento probatorio complessivo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si limiti a una critica generica o a una diversa lettura del fatto senza indicare specifici errori della sentenza impugnata.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con una lettura alternativa più favorevole alla difesa.
- La procedibilità del danneggiamento va verificata in base alla natura del bene offeso: se si tratta di beni mobili destinati a pubblico servizio, il reato è procedibile d'ufficio e non richiede querela.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti connotati di immotivata violenza, sia potenzialmente idonea a cagionare danni maggiori e si accompagni a precedenti penali significativi dell'agente.
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