Cassazione Civile, Ordinanza n. 17260/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni di lungodegenza, riabilitazione e ricovero rese in favore di una casa di cura. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, che le somme fatturate non corrispondessero a quelle intimatesi, che una parte del credito fosse già stata pagata, che altra parte fosse inesigibile e che alcune rette dovessero gravare sugli assistiti. In appello, la struttura sanitaria/società succeduta e la cessionaria del credito hanno contestato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso il diritto all'adeguamento tariffario; l'azienda sanitaria ha proposto appello incidentale sulla esigibilità di talune fatture e sul regime degli interessi. In cassazione l'azienda sanitaria ha articolato cinque motivi: 1) violazione di legge e del giudicato, sostenendo che l'annullamento delle delibere regionali che avevano introdotto nuove tariffe non potesse spiegare effetti erga omnes nei suoi confronti, perché la struttura non aveva partecipato al giudizio amministrativo; 2) erronea riforma della detrazione della somma riconosciuta per una fattura già oggetto di pagamento; 3) erronea qualificazione delle fatture nn. 1476 e 1477/1998, che secondo la ricorrente sarebbero state soggette a condizione sospensiva della verifica regionale; 4) erronea applicazione della disciplina sugli interessi, che la ricorrente riteneva dovuti secondo fonti regionali e accordi con decorrenza dal 1° gennaio 1990; 5) richiesta di restituzione di somme che si assumevano non detratte dalla Corte territoriale. La resistente principale ha proposto anche ricorso incidentale, deducendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente desunto la rinuncia al credito dalla emissione di note di credito relative ad alcune fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'azienda sanitaria e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della struttura sanitaria. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per cumulo promiscuo di censure eterogenee, difetto di specificità e, comunque, perché la sentenza impugnata si era conformata a un orientamento consolidato secondo cui le tariffe nazionali si applicano a tutte le case di cura, anche se non abbiano partecipato ai giudizi di annullamento delle delibere regionali più sfavorevoli. Ha reputato il secondo motivo infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente riconosciuto che la somma residua era già stata determinata al netto dei pagamenti intervenuti, evitando una duplicazione della detrazione operata sia dal consulente sia dal Tribunale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a rivalutare il merito contro l'accertamento della Corte d'appello, che aveva qualificato il meccanismo non come condizione sospensiva ma come condizione risolutiva non avveratasi. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti né localizzati gli atti regionali e l'accordo richiamati. Ha considerato il quinto motivo un non motivo, perché privo della struttura del vizio di legittimità e comunque attinente a domanda restitutoria devoluta al giudice del rinvio. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, difetto di indicazione delle norme violate, mancata trascrizione e localizzazione delle note di credito e perché la censura chiedeva un non consentito riesame di merito sul valore indiziario di tali documenti. Le spese sono state compensate tra le due ricorrenti, mentre l'azienda sanitaria è stata condannata a rifondere le spese in favore della cessionaria del credito.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo doglianze eterogenee di violazione di legge e vizi motivazionali senza una chiara e distinta formulazione delle censure.
È causa di inammissibilità quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Richiamato solo per dare conto dell'adozione, in primo grado, di ordinanze provvisorie nel corso del giudizio.
Il ricorso deve trascrivere e localizzare gli atti e i documenti sui quali si fonda, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto in aggiunta, ove ricorrano i presupposti.
D.M. 14/12/1994
È indicato come fonte delle tariffe nazionali applicabili alle prestazioni sanitarie oggetto di causa.
artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962
Richiamati dalla Corte d'appello per il regime degli interessi, ma la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza indistinta di censure di violazione di legge, nullità processuali e vizi motivazionali: ogni motivo deve essere specifico, autonomo e chiaramente riconducibile a una sola o comunque distinta ipotesi dell'art. 360 c.p.c.
- La censura è inammissibile quando non indica in modo puntuale la norma asseritamente violata o non consente alla Corte di comprendere l'oggetto effettivo del vizio dedotto.
- Quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti su cui si fonda la doglianza devono essere trascritti o quantomeno specificamente localizzati, altrimenti la Corte non può procedere al controllo di legittimità.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che miri a ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, come accade quando si contesta la qualificazione di una condizione contrattuale o l'apprezzamento del valore indiziario di documenti.
- La domanda di restituzione di somme indebite o non dovute, quando correlata agli esiti del giudizio di merito, non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione se non è prospettata come vero vizio di legittimità.
- In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie, in presenza di tariffe nazionali applicabili e di delibere regionali annullate, il regime tariffario nazionale si applica uniformemente alle strutture interessate, indipendentemente dalla loro partecipazione al giudizio amministrativo di annullamento.
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