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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38107/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva confermato il sequestro preventivo sino a concorrenza di euro 865.047,49 disposto dal G.I.P. a carico di Pietro Lauri, indagato per tre episodi di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) relativi alle annualità 2016-2018 per presunte operazioni inesistenti. Due motivi: (1) violazione art. 325 c.p.p. per mancata considerazione da parte del Tribunale della documentazione difensiva depositata (formulari di consegna, estratti bancari, fatture di vendita e bonifici) e censura della valutazione di attendibilità della titolare della Recuperi Ecologici Viorica Cantar e di altri documenti (errata indicazione luoghi, sede legale, modalità di pagamento non indicate); (2) mancata motivazione rispetto alla richiesta subordinata di annullamento parziale del sequestro con esclusione degli importi riferibili alle fatture emesse dalle ditte di Cantar e di Malangone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la conferma del sequestro: le indagini della Guardia di Finanza e i riscontri incrociati hanno evidenziato un volume d'affari della Recuperi Ecologici incompatibile con le caratteristiche operative dell'impresa (attività familiare, pochi mezzi, materiale di bassa qualità), ragione per cui le fatture emesse sono state ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti; analogamente, le fatture emesse dall'Autocarrozzeria 61 di Malangone sono risultate prive di riscontro nella contabilità della controparte nonostante alcuni bonifici di entità assai inferiore agli importi fatturati. Il Tribunale ha valutato non decisivi i documenti prodotti dalla difesa (estratti conto e formulari, di cui alcuni inconsistenti o illeggibili) e ha richiamato la carenza descrittiva delle fatture ai sensi dell'art. 21 comma 2 DPR 633/1972. Quanto alla doglianza sulla mancata risposta espressa alla richiesta subordinata di limitazione del sequestro, la Corte ha ritenuto che la decisione implicita discenda dalla conferma del fumus anche con riferimento a quelle fatture. Liquidazione delle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce le dichiarazioni fraudolente mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; è stata ritenuta configurabile dalla valutazione degli elementi investigativi che hanno indicato operazioni fittizie.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di rimedio in cassazione avverso ordinanze su sequestro: il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge o vizi motivazionali radicali, non per mera rivalutazione delle prove; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile la censura di valutazione probatoria.

  • art. 21 comma 2 DPR n. 633 del 1972

    Prevede il contenuto minimo della fattura; la carenza di una descrizione completa di natura, quantità e qualità del materiale è stata valorizzata come elemento a sostegno dell'inesistenza delle operazioni.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni rese dal Pubblico Ministero; non è stato oggetto di interpretazione sostanziale nel provvedimento, ma indicato nella fase processuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali, che la Corte ha posto a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari (sequestro) è strettamente limitato a questioni di diritto e a vizi motivazionali radicali; non è il canale per una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per superare un sequestro preventivo basato sul fumus del reato occorre dimostrare, con elementi specifici e coerenti, l'inesistenza del fumus o l'esistenza di elementi obiettivi che smentiscano le ricostruzioni investigative; la mera produzione di estratti conto o documenti generici può risultare insufficiente se non collegata in modo puntuale alle operazioni contestate.
  • La discrepanza tra il volume d'affari fatturato e la reale capacità operativa di un'impresa (mezzi, personale, qualità del materiale) è elemento valutabile dai giudici quale indizio di fatture relative a operazioni inesistenti.
  • I formulari e le vidimazioni camerali non sono automaticamente decisivi: la loro attendibilità può essere messa in dubbio da incongruenze, riferimenti a trasportatori diversi, dati illeggibili o campionature che evidenziano difformità.
  • La mancata risposta punto per punto a tutte le deduzioni difensive non invalida necessariamente la decisione degli organi cautelari quando la motivazione complessiva risulti esaustiva e consenta di comprendere le ragioni del rigetto delle censure.

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