Cassazione Penale, Sentenza n. 25964/2022 del 06/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di merito sostenendo l'errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa (reale o quantomeno putativa) e, in subordine, dell'eccesso colposo ex art. 55 c.p. Andolino deduceva che la persona offesa (Veronese) aveva tenuto una condotta provocatoria e che la spinta da lui data non era di per sé aggressiva; censurava la valutazione delle testimonianze (Tomiato e Fasolo) e l'argomentazione sulla possibilità del commodus discessus. Con secondo motivo contestava la determinazione della pena come sproporzionata rispetto alla fattispecie e al comportamento processuale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi sostanziali: ha confermato che i giudici di merito avevano correttamente escluso la scriminante della legittima difesa e l'eccesso colposo, perché l'imputato aveva dato inizio al contatto con una spinta e non sussisteva un pericolo attuale tale da giustificare la reazione; la valutazione delle testimonianze e del quadro fattuale è riservata al giudice di merito e non è emerso un travisamento della prova. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto legittima la graduazione operata in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p.; pertanto la condanna per lesioni gravissime con risarcimento è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali. Decisione resa il 3/3/2022.
Norme richiamate
Il ricorso invocava l'eccesso colposo in legittima difesa; la Corte ha ritenuto che, non essendovi attualità del pericolo e non essendo la reazione necessaria e proporzionata, non possa ravvisarsi l'eccesso colposo.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena: la Corte ha confermato che la fissazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve rispettare i principi dell'art. 132 c.p.
Richiamato per i criteri di individualizzazione della pena (applicazione di aggravanti/attenuanti e bilanciamento); la Corte ha ritenuto corretta la ponderazione effettuata dai giudici di merito.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter
Norma procedurale che ha consentito la presentazione di una requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; usata nel procedimento per chiedere l'inammissibilità del ricorso ma senza incidenza sul merito sostanziale.
Massime di principio
- La legittima difesa e l'eccesso colposo vanno valutati "ex ante" alla luce delle circostanze concrete: ciò che conta è la percezione del pericolo ragionevole al momento dell'azione.
- Spetta al giudice di merito la valutazione delle prove e delle testimonianze; la Cassazione non può riformare la decisione sulla base di una diversa valutazione dei fatti se non è dedotto e provato il travisamento della prova.
- Non è riconoscibile la scriminante della legittima difesa a chi ha innescato o accettato il conflitto (duello, spedizione punitiva, provocazione attiva): chi provoca perde la titolarità della difesa come scusa.
- Per riconoscere l'esimente putativa occorre che la convinzione di trovarsi in pericolo sia fondatamente ragionevole nelle circostanze; una percezione puramente soggettiva non basta.
- L'assenza di necessità o di proporzionalità nella reazione esclude sia la legittima difesa sia l'eccesso colposo: l'uso di violenza non proporzionata a un pericolo non attuale non è giustificato.
- La possibilità di "commodus discessus" (rischio di safe retreat) è un elemento da valutare, ma non è determinante se le circostanze concreti mostrano che la reazione è stata originata dall'attore stesso.
- La determinazione della pena, compreso il bilanciamento di aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per vizio di motivazione, illogicità o arbitrio.
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