Cassazione Penale, Sentenza n. 43644/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado revocando la sospensione condizionale della pena e confermando la condanna per cinque furti aggravati. Il ricorrente ha articolato quattordici motivi: vizio di motivazione e violazione di legge riguardo ai singoli capi (A-E) circa la qualificazione delle condotte e la prova (videosorveglianza, uso di apparecchiature elettroniche, banconote fac-simile, occultamento delle monete), richiesta di riqualificazione in truffa, censura sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante, e censura sulla revoca della sospensione condizionale per presunta violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento ai reati indicati nei capi D) ed E): ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. In particolare: i censuri relativi ai capi A), B) e C) sono stati ritenuti aspecifici o infondati alla luce della motivazione di primo e secondo grado; la richiesta di riqualificazione in truffa è stata respinta perché la condotta ha determinato l'erogazione automatica del denaro e non l'induzione in errore di una persona che compia un atto di disposizione patrimoniale; la revoca della sospensione condizionale è stata giudicata legittima poiché dichiarativa e motivata dal superamento del limite dovuto alla sommatoria di pene definitive e di quella impugnata; la decisione di merito sulla prevalenza delle circostanze è stata ritenuta discrezionale e adeguatamente motivata.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha valutato le critiche come aspecifiche quando la motivazione di merito espone un ordito argomentativo complessivo che giustifica la decisione.
art. 164 cod. pen. (ultimo comma) e art. 168, comma 3 cod. pen.
Interpretate nel senso che la revoca della sospensione condizionale, ove derivi dal superamento del limite di pena per effetto della sommatoria con pene definitive, ha natura dichiarativa; pertanto la revoca non configura reformatio in peius e non richiede impugnazione della parte pubblica.
Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Giurisprudenza citata per distinguere furto aggravato da mezzi fraudolenti e truffa: l'uso di strumenti che incidono automaticamente sulle macchine e l'impiego di banconote fac-simile integra il furto aggravato quando non sia presente induzione in errore di una persona fisica.
Giurisprudenza Sezioni Unite Galtelli e altre pronunce di legittimità
Richiamata per il principio secondo cui le cause di inammissibilità dell'impugnazione, essendo insanabili, possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado e portano all'inammissibilità se l'atto di appello è aspecifico o manifestamente infondato.
Massime di principio
- La manipolazione di apparecchiature automatiche (slot machine, cambiamonete) che determina l'erogazione automatica di denaro configura, in assenza di una vittima umana indotta in errore, il reato di furto aggravato con mezzo fraudolento e non la truffa.
- La mera presenza dell'imputato nei locali e il possesso successivo di monete non sono indizi sufficienti, da soli, per affermare la responsabilità per ammanchi se non è provata la sua attività in prossimità o in coincidenza temporale con la manomissione degli apparecchi.
- I video di sorveglianza e il ritrovamento di banconote fac-simile costituiscono elementi probatori rilevanti, ma la loro valutazione richiede un nesso temporale e di modalità tra condotta e evento che affermi con logica la responsabilità.
- Le doglianze di merito fondate su argomentazioni generiche o sul mero rifiuto della ricostruzione probatoria di primo grado sono spesso inammissibili per aspecificità; il giudizio di fatto dei giudici di merito è sindacabile limitatamente ai casi di manifesta illogicità o arbitrio.
- La revoca della sospensione condizionale è legittima quando risulti dichiarativa per effetto del superamento del limite legale derivante dall'aggregazione di pene; ciò non integra il divieto di reformatio in peius ove non vi sia intervento discrezionale punitivo in peius nei confronti dell'imputato non impugnante.
- La valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti rimane discrezionale del giudice di merito e viene annullata in sede di legittimità solo se appare illogica o priva di sufficiente motivazione.
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