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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22464/2021 del 06/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la costruzione di due fabbricati. Durante l'esecuzione emerse la presenza di idrocarburi a una profondità diversa da quella risultante dalle indagini preliminari; i lavori furono sospesi e la stazione appaltante propose una soluzione tecnica alternativa mediante modifica progettuale delle fondazioni a quota più elevata, soluzione ritenuta tecnicamente praticabile e condivisa dal consulente tecnico d'ufficio. L'impresa appaltatrice, tuttavia, rifiutò di proseguire i lavori. In giudizio chiedeva la risoluzione del contratto per fatto e colpa del committente e il risarcimento del danno, sostenendo l'illegittimità della sospensione e della successiva delibera di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1206, 1375, 1453 c.c., 133 d.P.R. n. 554 del 1999 e 30 d.P.R. n. 1063 del 1962, assumendo che l'errore progettuale imputabile al committente e la necessità di una perizia di variante e suppletiva rendevano illegittima la sospensione e impedivano la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore; aggiungeva che non sarebbe stato possibile eliminare i materiali pregiudizievoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'accertamento in fatto della praticabilità della soluzione tecnica alternativa proposta dalla stazione appaltante e sul conseguente ingiustificato rifiuto dell'appaltatore di riprendere i lavori, rifiuto contrario a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. La questione della necessità della perizia di variante è stata reputata nuova o comunque non trattata nella sentenza impugnata, oltre a richiedere accertamenti di fatto non proponibili in cassazione. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del contratto; il rifiuto ingiustificato di proseguire i lavori è stato considerato contrario a tale canone

  • art. 1206 c.c.

    invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come regola di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte ha valorizzato la sua violazione da parte dell'appaltatore

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto non scalfita la statuizione che aveva negato la responsabilità del committente

  • art. 133 d.P.R. n. 554 del 1999

    invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei lavori pubblici e della variante, ma la questione è stata considerata non decisiva e in parte nuova

  • art. 30 d.P.R. n. 1063 del 1962

    richiamato dalla ricorrente sul tema delle varianti e della prosecuzione dell'appalto; la censura è stata ritenuta inidonea a superare la ratio decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni diverse o meramente alternative.
  • La deduzione di una necessità tecnica o progettuale non esaminata dal giudice di merito, e comunque dipendente da accertamenti di fatto, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Nell'esecuzione di un appalto, il rifiuto ingiustificato dell'appaltatore di proseguire i lavori secondo una soluzione tecnica ritenuta praticabile può integrare violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la praticabilità di una soluzione alternativa e l'ingiustificatezza del rifiuto dell'appaltatore, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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