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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3261/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 02/12/2021 che le aveva condannate a €100 di ammenda ciascuna per il reato di cui all'art. 674 c.p., contestato in Ceccano il 28/03/2017. Hanno dedotto: (1) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi (Pasqualetto, Venditti, Previti, Olchi, Colapietro, Antonini) in relazione all'accertamento della condotta consistente nello sversamento di residui liquidi e solidi dalle finestre e dal balcone nelle parti comuni del condominio; (2) errata applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso di persone); (3) violazione di legge e vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi formalmente ammissibili. Ha preso atto del decorso del termine di prescrizione, fissato al 2 aprile 2022 (tenendo conto anche dei periodi di sospensione). Non ha ritenuto sussistenti, in modo incontrovertibile, elementi tali da escludere il fatto o la responsabilità e quindi da motivare un'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.; tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il motivo dell'annullamento non è una riforma sul merito della colpevolezza, ma l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. pen.

    Norma che punisce chiunque getta o abbandona cose in luogo abitato o in modo tale da presentare pericolo o offesa per l'igiene o l'incolumità pubblica; il reato è stato contestato in relazione allo sversamento di residui dalle finestre/balcone nelle parti comuni del condominio

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato; le ricorrenti avevano dedotto un'erronea applicazione della norma (verosimilmente sulla sussistenza o meno del concorso), ma la Corte non ha risolto il merito perché il processo si è chiuso per prescrizione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalle imputate per ottenere un beneficio/svalutazione della pena (o altra misura di carattere attenuante/alternativo); la richiesta era stata rigettata in primo grado e la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, essendosi limitata ad annullare per estinzione del reato

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione quando non risulta in modo assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto o l'imputazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per una assoluzione ai sensi di questa norma perché l'accoglimento delle doglianze avrebbe imposto una nuova valutazione della prova

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Disposizione procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione (modalità e tempi di trattazione), citata nel provvedimento di trattazione

Massime di principio

  • La prescrizione estingue il reato anche se permangono dubbi sul merito: la Corte può annullare la condanna senza entrare nel merito delle questioni probatorie quando il fatto è estinto per prescrizione.
  • Un ricorso per vizio di motivazione o di applicazione di norme sostanziali può essere ritenuto ammissibile sul piano formale anche se l'esito finale sarà influenzato da fattori processuali (es. decorso della prescrizione).
  • L'assenza di elementi "assolutamente non contestabili" sull'esistenza del fatto impedisce l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.: se la sola via percorribile è riesame della prova, la Corte può rinviare o decidere per prescrizione ma non assoluzione sommaria.
  • Quando si impugna una condanna per reati minori legati a condotte continuative nel tempo (es. lanci/abbandono di rifiuti da abitazione), è fondamentale valutare i termini di prescrizione e le eventuali sospensioni, perché possono determinare l'estinzione del reato prima di un giudizio di merito definitivo.
  • Nel dubbio tra valutazione probatoria e decorso dei termini, le questioni processuali (prescrizione) prevalgono e possono escludere un giudizio di merito sulla responsabilità.

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