Cassazione Penale, Sentenza n. 3261/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 02/12/2021 che le aveva condannate a €100 di ammenda ciascuna per il reato di cui all'art. 674 c.p., contestato in Ceccano il 28/03/2017. Hanno dedotto: (1) vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi (Pasqualetto, Venditti, Previti, Olchi, Colapietro, Antonini) in relazione all'accertamento della condotta consistente nello sversamento di residui liquidi e solidi dalle finestre e dal balcone nelle parti comuni del condominio; (2) errata applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso di persone); (3) violazione di legge e vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi formalmente ammissibili. Ha preso atto del decorso del termine di prescrizione, fissato al 2 aprile 2022 (tenendo conto anche dei periodi di sospensione). Non ha ritenuto sussistenti, in modo incontrovertibile, elementi tali da escludere il fatto o la responsabilità e quindi da motivare un'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.; tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Il motivo dell'annullamento non è una riforma sul merito della colpevolezza, ma l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
Norme richiamate
Norma che punisce chiunque getta o abbandona cose in luogo abitato o in modo tale da presentare pericolo o offesa per l'igiene o l'incolumità pubblica; il reato è stato contestato in relazione allo sversamento di residui dalle finestre/balcone nelle parti comuni del condominio
Principio del concorso di persone nel reato; le ricorrenti avevano dedotto un'erronea applicazione della norma (verosimilmente sulla sussistenza o meno del concorso), ma la Corte non ha risolto il merito perché il processo si è chiuso per prescrizione
Norma richiamata dalle imputate per ottenere un beneficio/svalutazione della pena (o altra misura di carattere attenuante/alternativo); la richiesta era stata rigettata in primo grado e la Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, essendosi limitata ad annullare per estinzione del reato
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione quando non risulta in modo assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto o l'imputazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per una assoluzione ai sensi di questa norma perché l'accoglimento delle doglianze avrebbe imposto una nuova valutazione della prova
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Disposizione procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione (modalità e tempi di trattazione), citata nel provvedimento di trattazione
Massime di principio
- La prescrizione estingue il reato anche se permangono dubbi sul merito: la Corte può annullare la condanna senza entrare nel merito delle questioni probatorie quando il fatto è estinto per prescrizione.
- Un ricorso per vizio di motivazione o di applicazione di norme sostanziali può essere ritenuto ammissibile sul piano formale anche se l'esito finale sarà influenzato da fattori processuali (es. decorso della prescrizione).
- L'assenza di elementi "assolutamente non contestabili" sull'esistenza del fatto impedisce l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p.: se la sola via percorribile è riesame della prova, la Corte può rinviare o decidere per prescrizione ma non assoluzione sommaria.
- Quando si impugna una condanna per reati minori legati a condotte continuative nel tempo (es. lanci/abbandono di rifiuti da abitazione), è fondamentale valutare i termini di prescrizione e le eventuali sospensioni, perché possono determinare l'estinzione del reato prima di un giudizio di merito definitivo.
- Nel dubbio tra valutazione probatoria e decorso dei termini, le questioni processuali (prescrizione) prevalgono e possono escludere un giudizio di merito sulla responsabilità.
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