Cassazione Civile, Ordinanza n. 24361/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un farmacista deceduto ab intestato, nell'asse della quale era stata ricompresa una farmacia precedentemente trasferita a uno dei figli con contratto di rendita vitalizia poi ritenuto simulato e nullo. Dopo la declaratoria di simulazione/nullità del trasferimento inter vivos, si è aperta la fase divisoria: la farmacia è stata attribuita per intero al figlio che l'aveva gestita, con obbligo di versare un conguaglio agli altri coeredi. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha valorizzato la farmacia al momento dell'apertura della successione, ha rivalutato il conguaglio e ha riconosciuto anche gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, compensando poi tale debito con crediti dell'assegnatario verso i coeredi. Il ricorrente ha censurato la decisione soprattutto perché la Corte di rinvio avrebbe violato il giudicato interno e i limiti del rinvio, oltre a pronunciarsi ultra petita, riconoscendo interessi sul conguaglio in assenza di domanda e in contrasto con i principi in tema di divisione e conguaglio: secondo il ricorso, il conguaglio è dovuto solo dalla divisione, sicché non potrebbero maturare interessi per il periodo anteriore; veniva inoltre denunciata contraddittorietà della motivazione sulle spese. I controricorrenti hanno resistito, sostenendo la correttezza del riconoscimento degli interessi come correttivo del trattamento derivante dalla disciplina della farmacia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che in tema di divisione di azienda/farmacia compresa nell'asse ereditario il bene debba essere stimato con riferimento al valore esistente all'apertura della successione e che il conguaglio debba essere aggiornato, ma senza riconoscere automaticamente interessi per il periodo anteriore alla liquidazione. La Suprema Corte ha affermato che la nozione di debito di valore non consente, in questa materia, di sommare interessi sul capitale conguaglio per il tempo precedente alla divisione; gli interessi possono decorrere solo dal momento in cui il conguaglio sorge ed è esigibile, cioè con lo scioglimento della comunione e l'assegnazione. Restano assorbiti gli altri motivi, compresi quelli relativi al giudicato interno, al vincolo del rinvio e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve risultare da ricorso o controricorso; se rilasciata su atto diverso, occorre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con indicazione degli elementi essenziali del giudizio.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla legge del 2009 si applicano soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore; quindi non operano nel giudizio iniziato nel 1987.
La Corte di cassazione può disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli atti difensivi, nei limiti in cui non siano giustificate dalle esigenze di difesa.
Il motivo lo invocava per lamentare una pronuncia oltre i limiti della domanda, ma la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo.
Il ricorrente lo ha richiamato per sostenere che il giudice di rinvio avrebbe violato il principio di diritto fissato dalla sentenza di cassazione; il motivo è stato assorbito.
Richiamato in motivazione come norma spesso collegata all'assegnazione del bene non comodamente divisibile e al conguaglio, ma la Corte precisa che in questa materia l'espressione debito di valore è impropria.
La Corte lo indica come norma correttamente evocativa del criterio di liquidazione in divisione, secondo cui il bene va stimato al momento della divisione.
È richiamato per affermare che, in caso di successione del titolare della farmacia, gli eredi possono proseguire provvisoriamente l'esercizio entro il termine previsto, sotto la responsabilità di un direttore, in attesa del trasferimento a soggetto abilitato.
Il motivo di ricorso lo richiama in relazione al giudicato interno, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria di una farmacia o di altra azienda compresa nell'asse, il bene va stimato con riferimento al valore esistente al momento dell'apertura della successione, senza includere incrementi o decrementi imputabili alla gestione successiva di uno solo dei coeredi.
- Il conguaglio dovuto dall'assegnatario del bene indivisibile deve essere aggiornato al momento della decisione, ma tale aggiornamento non comporta automaticamente il riconoscimento di interessi per il periodo anteriore alla liquidazione.
- Per il periodo in cui la comunione permane, gli utili e gli incrementi derivanti dalla gestione esclusiva del bene da parte di uno solo dei coeredi non sono comuni, perché ascrivibili all'attività imprenditoriale del solo gestore.
- In materia di divisione, gli interessi sul conguaglio decorrono, in linea generale, dal momento in cui il debito di conguaglio sorge ed è esigibile per effetto dello scioglimento della comunione e dell'assegnazione, non per il tempo precedente.
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigidamente le forme previste dall'art. 83 c.p.c. ratione temporis applicabile, e l'inosservanza determina la nullità della costituzione del difensore e degli atti successivi sottoscritti solo da lui.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2023 del 10/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →