Sentenza n. 2494/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore per condotte di violenza domestica e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, come convertito dalla l. n. 119/2013, e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto, da un lato, la violazione della disciplina dell’ammonimento e l’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che non vi sarebbe stato un rapporto con la madre da lungo tempo, che l’amministrazione avrebbe valorizzato esclusivamente le dichiarazioni della controinteressata e che non sarebbero state sentite altre persone informate né il destinatario del provvedimento. Ha dedotto, dall’altro lato, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata garanzia partecipativa, non adeguatamente giustificate da specifiche ragioni di urgenza. Il TAR ha esaminato con valore assorbente le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla mancata audizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l’ammonimento è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il giudice ha chiarito che l’ammonimento previsto dall’art. 3 del d.l. n. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva e che, per la sua adozione, sono sufficienti elementi attendibili sull’avvenuta condotta violenta e sull’identità dell’autore, secondo uno standard diverso da quello penale. Tuttavia, l’amministrazione deve garantire la partecipazione del destinatario e il suo diritto a essere ascoltato, potendo omettere tali garanzie soltanto in presenza di una specifica e circostanziata urgenza, da indicare e dimostrare nel provvedimento. Nel caso concreto, l’amministrazione si era limitata a richiamare in modo generico le esigenze di celerità previste dall’art. 7 della l. n. 241/1990, senza esplicitare le circostanze concrete che impedivano la partecipazione. L’omissione era particolarmente rilevante perché il quadro indiziario risultava fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della controinteressata e l’ammonimento produce effetti pregiudizievoli e stigmatizzanti sul destinatario. Il giudice ha inoltre escluso di poter colmare in sede processuale le carenze istruttorie e motivazionali dell’amministrazione o sostituirsi alla valutazione amministrativa. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate non ripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.
La norma attribuisce al questore un potere preventivo fondato su elementi probatori attendibili circa la condotta violenta e la sua attribuibilità, ma impone un’istruttoria autonoma e il rispetto, di regola, delle garanzie partecipative.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento
La deroga alla comunicazione di avvio del procedimento richiede specifiche ragioni di urgenza, che devono essere concretamente esplicitate e non possono essere giustificate mediante clausole di stile o dalla sola natura preventiva dell’ammonimento.
art. 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è richiamata nel motivo relativo alle garanzie partecipative, la cui omissione è stata ritenuta illegittima in assenza di una puntuale giustificazione.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione è stato richiamato in relazione all’obbligo di istruttoria completa, valutazione autonoma e rispetto del contraddittorio procedimentale.
Nel giudizio di legittimità il giudice verifica la coerenza e l’attendibilità dell’istruttoria amministrativa, senza sostituirsi all’amministrazione né colmare in giudizio carenze istruttorie o motivazionali.
Massime di principio
- L’ammonimento questorile per violenza domestica è una misura amministrativa preventiva, per la quale è sufficiente che l’istruttoria faccia emergere elementi attendibili sull’effettivo verificarsi della condotta violenta e sull’identificazione del suo autore; non è richiesto il medesimo standard probatorio proprio dell’accertamento penale.
- Nel procedimento finalizzato all’ammonimento per violenza domestica, il destinatario deve essere posto in condizione di partecipare ed essere ascoltato, salvo che l’amministrazione dimostri una specifica e circostanziata esigenza di urgenza o altra ragione concreta che renda superflua o incompatibile la partecipazione.
- La mera natura preventiva dell’ammonimento non giustifica, di per sé, l’omissione della comunicazione di avvio o dell’audizione del destinatario; le ragioni che consentono di sacrificare tali garanzie devono essere puntualmente indicate nel provvedimento e non possono essere espresse mediante clausole di stile.
- Quando il quadro indiziario dell’ammonimento si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa o controinteressata, l’approfondimento istruttorio e il contraddittorio con il destinatario assumono particolare rilievo ai fini della legittimità dell’esercizio del potere preventivo.
- Il giudice amministrativo non può colmare in sede processuale le carenze istruttorie o motivazionali dell’amministrazione né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella dell’autorità competente; l’illegittimità derivante dall’omessa partecipazione deve essere valutata sulla base del contenuto dell’atto e dell’istruttoria amministrativa.
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