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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07589/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (franchisor)

La controversia

Le parti avevano stipulato un contratto di franchising relativo a un punto vendita di proprietà della società affiliata. La società affiliata aveva comunicato la risoluzione del rapporto invocando una clausola risolutiva espressa. La società affiliata in primo grado aveva reagito chiedendo di accertare l’illegittimità di quella risoluzione e di ottenere, invece, la risoluzione per grave inadempimento della controparte e il risarcimento del danno. La società affiliata aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la nullità del contratto per abuso di posizione dominante, oppure la conferma della risoluzione di diritto o comunque la risoluzione per grave inadempimento della controparte, con danni. Il tribunale aveva respinto tutte le domande; la corte d’appello aveva rigettato l’appello e confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione la società franchisor ha articolato otto motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per avere la corte territoriale rinviato alla sentenza di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di gravame e le prove; 2) omessa pronuncia sul motivo d’appello che contestava l’erronea attribuzione alla società affiliata del potere di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; 3) violazione degli artt. 1456, 1362 e 1363 c.c. per avere ritenuto esistente il diritto della società affiliata di avvalersi della clausola; 4) violazione degli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c. per avere affermato la risoluzione di diritto per un preteso grave inadempimento della franchisor senza individuare specifiche obbligazioni violate; 5) nullità per aver attribuito all’appellante un’omessa presa di posizione su un punto che, secondo la ricorrente, era invece stato specificamente dedotto; 6) violazione degli artt. 115, 116, 1175, 1375 c.c., dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 3 l. n. 129/2004 per avere ritenuto che la franchisor avesse violato la buona fede gestendo direttamente alcuni punti vendita, pur in assenza di esclusiva territoriale e di un reale rapporto di concorrenza; 7) omessa pronuncia e motivazione inesistente sull’asserito obbligo della franchisee di rifornirsi almeno per il 60% dalla franchisor; 8) violazione dell’art. 1453 c.c. per il rigetto della domanda risarcitoria conseguente al preteso inadempimento della controparte. La società affiliata ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, limitato alla richiesta di riproposizione nel giudizio di rinvio della domanda di risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., che assumeva assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo decisivo il fatto che la sentenza d’appello non avesse esaminato il profilo preliminare e decisivo relativo all’interpretazione dell’art. 14 del contratto di franchising, cioè se la clausola risolutiva espressa potesse essere invocata dalla società affiliata oppure fosse riservata al solo franchisor. La Corte ha qualificato tale omissione come omessa pronuncia sul devolutum e ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa sezione e composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché non conteneva una censura alla sentenza impugnata, ma perseguiva soltanto lo scopo di riproporre espressamente una domanda per il giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    viene invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, che non può essere meramente apparente

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato nel contesto della dedotta nullità della sentenza d’appello

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per sostenere il difetto di risposta ai motivi di appello

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno del diritto di difesa e del corretto esame dei motivi di gravame

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione viene prospettata per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla clausola risolutiva espressa

  • art. 1456 c.c.

    disposizione sulla clausola risolutiva espressa; la Corte rileva che prima di applicarla occorre stabilire chi possa avvalersene secondo il contratto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione del contratto di franchising e della clausola risolutiva

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica della clausola contrattuale

  • art. 1453 c.c.

    richiamato sia per la domanda di risoluzione giudiziale sia per il collegato profilo risarcitorio e per la domanda incidentale da riproporre in rinvio

  • art. 1455 c.c.

    richiamato nel motivo volto a contestare la valutazione del grave inadempimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e dei fatti di causa

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sulla violazione della buona fede e sulla concorrenza tra le parti

  • art. 3 l. 6 maggio 2004 n. 129

    richiamato nel contesto della disciplina del franchising e degli obblighi tra affiliante e affiliato

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare i motivi di gravame che investono un punto decisivo della controversia; l’omesso esame del profilo preliminare e logicamente prioritario integra omessa pronuncia.
  • Quando la controversia verte sull’operatività di una clausola risolutiva espressa, occorre prima interpretare il contratto per stabilire quale parte sia legittimata ad avvalersene; solo dopo può scrutinarsi la sussistenza del presupposto sostanziale della risoluzione.
  • La motivazione che salta il nodo interpretativo decisivo e si concentra su questioni successive non risponde al devolutum e determina cassazione della sentenza.
  • Un ricorso incidentale che non contenga una reale censura alla sentenza impugnata, ma sia proposto esclusivamente per riproporre una domanda nel giudizio di rinvio, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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