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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17019/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per usura denunciando plurime censure (motivi 2.1-2.10): contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla credibilità della persona offesa (Annoni) e alla natura del rapporto con l'imputato (mutuo vs. compartecipazione nell'attività commerciale); omessa o insufficiente considerazione di elementi probatori quali annotazione dei Carabinieri, dichiarazioni di testimoni, documentazione bancaria e contabile; valutazione incongruente della consegna di gioielli e di 28 cambiali; errori e omissioni nel calcolo del tasso di interesse usurario (quantificazione del capitale, tempi delle dazioni, metodo di calcolo) e violazione delle norme che regolano la provvisionale a favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto parzialmente fondati i motivi relativi (ottavo e nono) al calcolo e all'accertamento del tasso usurario, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per rinnovare l'accertamento limitatamente alla parte della contestazione derivante dalla modifica dell'imputazione (seconda parte relativa ai prestiti complessivi e al calcolo del tasso). Sono invece stati respinti i primi sette motivi attinenti alla valutazione della credibilità della persona offesa: la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito sia adeguata e priva di manifeste contraddizioni su quel punto. Ne consegue che la condanna e le valutazioni relative alla prima parte dell'imputazione (i nove assegni e i relativi calcoli documentati) restano sostanzialmente confermate, mentre la parte relativa alla ricostruzione complessiva delle somme e al relativo tasso usurario è stata annullata con rinvio. La questione della provvisionale è risultata assorbita dall'annullamento parziale.

Norme richiamate

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Il giudizio abbreviato è stato ammesso dopo modifica dell'imputazione; la Corte ricorda la base procedurale dell'ammissione al rito abbreviato in relazione alla modifica dell'imputazione

  • art. 644 cod. pen.

    Norma incriminatrice dell'usura: la Corte valuta se gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto siano stati provati, rilevando carenze nel calcolo del tasso usurario per la parte della contestazione rimessa in discussione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte riafferma che la testimonianza della persona offesa può essere valutata anche senza riscontri esterni obbligatori, purché il giudice effettui il rigoroso controllo di credibilità soggettiva e oggettiva

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla condanna al risarcimento e alla provvisionale; la Corte ha ritenuto la questione della provvisionale assorbita dall'annullamento parziale relativo alla quantificazione del prestito/usura

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte richiama il principio per cui in cassazione non è censurabile il silenzio del giudice di merito su specifica doglianza quando il rigetto risulta dalla struttura complessiva della motivazione

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito e in Cassazione è sindacabile solo se emergono manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione; pertanto si richiede una motivazione chiara e coerente da parte del giudice di merito.
  • La testimonianza della vittima, se credibile e concordata con elementi documentali minimi (assegni, cambiali, ecc.), può da sola contribuire a dimostrare l'elemento oggettivo dell'usura; tuttavia, per contestazioni complesse su ammontari e tempi è necessario un calcolo preciso e circostanziato del tasso applicato.
  • Per accertare l'usurarietà è indispensabile ricostruire correttamente il capitale effettivamente prestato, le date delle singole dazioni e restituzioni e la metodologia di calcolo del tasso: metodi approssimativi o aggregazioni non spiegate possono ridurre la valutazione probatoria.
  • Documenti contabili, bancari e prove oggettive (assegni, cambiali) rafforzano la prova della onerosità; l'assenza di una contabilità formale non esclude la prova ma rende più rilevante la necessità di coerenza temporale e numerica nelle dichiarazioni.
  • La consegna di beni in garanzia (gioielli, cambiali) va valutata nella sua concreta dinamica: se risultano restituiti prima del saldo o pagate le cambiali, occorre spiegare il significato giuridico di tali atti nel contesto del rapporto (pegno, pagamento, altro).
  • In caso di modifica dell'imputazione e ricorso al rito abbreviato il PM deve garantire chiarezza circa l'oggetto della nuova contestazione (capitale, interessi, periodi): indeterminatezza o mancato chiarimento possono comportare annullamento parziale in Cassazione.
  • La provvisionale liquidata a favore della parte civile deve poggiare su accertamenti sufficienti circa l'esistenza e l'entità del danno o del credito; se la quantificazione del prestito è incerta, la provvisionale può risultare ingiustificata o assorbita da successive decisioni sul merito.

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