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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24623/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società nei confronti di alcuni familiari-soci per ottenere la restituzione di somme complessivamente erogate negli anni 2004-2005, qualificate dall'attrice come mutuo concesso per estinguere debiti personali e spese di famiglia dei convenuti. La società sosteneva di avere prelevato tali importi dalle proprie casse, di averli contabilizzati nei bilanci come crediti verso terzi e di aver ottenuto l'approvazione unanime dei bilanci. I convenuti contestavano l'esistenza di un mutuo e sostenevano che i debiti fossero in realtà dell'impresa individuale originaria del de cuius, confluita nella compagine sociale, oltre a dedurre la cessione delle quote sociali e la chiamata in causa della cessionaria. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda; la Corte d'appello rigettò sia l'appello principale sia quello incidentale, dichiarando la nullità della costituzione della chiamata in causa. La ricorrente per cassazione deduceva: nullità della sentenza d'appello per errori nell'indicazione del giudizio e della sentenza appellata; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso su una diversa sentenza; motivazione apparente o incomprensibile; violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c. per avere confermato la pretesa restitutoria senza prova del mutuo e senza considerare l'asserita mancata produzione dei documenti; omesso esame di fatti decisivi relativi alla continuità tra impresa individuale e società e alla cessione delle quote.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l'erronea indicazione, nella parte epigrafica della sentenza d'appello, del diverso giudizio e della diversa sentenza di primo grado era un mero errore materiale, superato dal contenuto complessivo della pronuncia, che rendeva chiaramente identificabile l'oggetto dell'appello. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale e che non era apparente, perplessa o incomprensibile. Quanto al quarto motivo, lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché mirava a una nuova valutazione del compendio istruttorio e introduceva profili nuovi non specificamente dedotti in appello. Il quinto motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile e infondato, sia per il regime della doppia conforme, sia perché la Corte territoriale aveva già spiegato che la documentazione di primo grado non era stata riprodotta in appello, sia perché la questione della manleva verso la cessionaria era stata abbandonata. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la nullità può derivare solo se l'errore impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto; qui l'errore materiale nell'epigrafe non ha impedito di identificare la controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, letta la sentenza nel suo complesso, risulta che il giudice si è pronunciato proprio sulla sentenza effettivamente impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente un mero difetto di sintesi o di persuasività.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede una motivazione concisa ma idonea a rendere comprensibile l'iter logico della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non copre l'erronea ricognizione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro corretto per denunciare le nullità processuali, inclusa la motivazione solo apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 1813 c.c.

    richiamato in tema di mutuo, ma la censura non è stata accolta perché mirava in sostanza a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    l'appellante non può sottrarsi all'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento dei motivi di gravame.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    l'appellante che necessiti di documenti presenti nel fascicolo dell'altra parte deve attivarsi per ottenerne copia e produrli in appello.

Massime di principio

  • Un errore materiale nell'intestazione della sentenza d'appello non determina nullità se dal contenuto complessivo del provvedimento emerge senza incertezza l'oggetto dell'impugnazione e la decisione resa.
  • La motivazione è nulla solo quando manca del tutto o è meramente apparente; non è censurabile in cassazione la sola insufficienza argomentativa, se la sentenza consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di appello l'appellante deve produrre o riprodurre i documenti su cui fonda le censure, anche se tali documenti erano nel fascicolo della controparte in primo grado; in mancanza, il giudice di appello può ritenersi legittimato a non rivalutarli.
  • La deduzione in cassazione di una diversa ricostruzione dei fatti o di una rivalutazione delle prove è inammissibile quando il motivo, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mira in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.
  • Le questioni non dedotte specificamente nel giudizio di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Il mancato riproponimento in appello di una domanda o eccezione già proposta in primo grado comporta abbandono della questione e formazione del giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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