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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31716/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputata per concorso in più episodi di furto in abitazione, unificati dalla continuazione, rideterminando la pena in ragione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che non indicava specificamente gli elementi posti a fondamento della censura e quindi non consentiva di individuare i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era logicamente corretta e supportata da plurimi riscontri istruttori, tra cui dichiarazioni testimoniali, immagini di videosorveglianza e tabulati telefonici, non efficacemente contestati dalla difesa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la doglianza sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica, priva dell'indicazione specifica degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
  • La specificità del motivo ex art. 581 c.p.p. richiede che il ricorrente individui con precisione i passaggi della motivazione censurati e spieghi perché sarebbero illogici o erronei.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su plurimi e convergenti riscontri istruttori, la mera riproposizione di una diversa lettura del compendio probatorio non è sufficiente a superare la motivazione e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
  • In sede di legittimità non è sufficiente una critica assertiva della decisione di merito: la censura deve confrontarsi con la motivazione concreta resa dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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