Cassazione Penale, Ordinanza n. 31716/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputata per concorso in più episodi di furto in abitazione, unificati dalla continuazione, rideterminando la pena in ragione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che non indicava specificamente gli elementi posti a fondamento della censura e quindi non consentiva di individuare i rilievi mossi alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale era logicamente corretta e supportata da plurimi riscontri istruttori, tra cui dichiarazioni testimoniali, immagini di videosorveglianza e tabulati telefonici, non efficacemente contestati dalla difesa.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la censura che non indica puntualmente gli elementi posti a base dell'impugnazione è generica e non consente al giudice di esercitare il sindacato richiesto.
Richiamati come base della contestazione per il concorso in furto in abitazione, unificato dalla continuazione.
artt. 110, 112, n. 4, 624-bis e 625, nn. 2 e 5, c.p.
Richiamati per i capi di furto in abitazione aggravato contestati e ritenuti in appello.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza sulla motivazione è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica, priva dell'indicazione specifica degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La specificità del motivo ex art. 581 c.p.p. richiede che il ricorrente individui con precisione i passaggi della motivazione censurati e spieghi perché sarebbero illogici o erronei.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su plurimi e convergenti riscontri istruttori, la mera riproposizione di una diversa lettura del compendio probatorio non è sufficiente a superare la motivazione e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- In sede di legittimità non è sufficiente una critica assertiva della decisione di merito: la censura deve confrontarsi con la motivazione concreta resa dal giudice di appello.
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