Cassazione Civile, Ordinanza n. 12338/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa sulla base di 53 cartelle di pagamento notificate alla contribuente tra il 2010 e il 2014. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, dichiarando prescritti in cinque anni i crediti portati dalle cartelle dal n. 1 al n. 40, limitatamente ai crediti dell'Agenzia delle entrate, della Regione e della Camera di Commercio; aveva invece escluso la prescrizione per le cartelle dal n. 41 al n. 53. La società agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che per i crediti tributari iscritti a ruolo e contenuti in cartelle non impugnate opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale; con il secondo ha dedotto vizi motivazionali e/o omessa pronuncia in relazione alla definitività delle cartelle non impugnate e alla conseguente decorrenza del termine prescrizionale. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso in adesione, da qualificarsi come ricorso incidentale, chiedendo l'accoglimento delle censure della ricorrente principale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che la mancata impugnazione delle cartelle rende irretrattabile il credito ma non trasforma la prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c.; tuttavia, nel caso concreto, la prescrizione quinquennale vale per sanzioni, interessi e crediti camerali, mentre i crediti erariali seguono la prescrizione ordinaria decennale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati e, comunque, contraddittorio rispetto alla deduzione di omessa pronuncia.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale ai crediti tributari iscritti a ruolo.
Richiamato dalla Corte per escludere che la scadenza del termine per impugnare la cartella produca la conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo, fondato sulla violazione di legge in materia di prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione non è più deducibile nei termini prospettati, salvo i casi estremi di motivazione mancante o apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro corretto per dedurre l'omessa pronuncia, che però nel caso concreto non è stato adeguatamente evocato nel motivo.
Richiamato per definire il vizio di omessa pronuncia, ossia l'omissione totale di una decisione sulla domanda o eccezione proposta.
Richiamato per qualificare il controricorso dell'Agenzia come ricorso successivo, quindi incidentale, tempestivo.
Richiamato in relazione al credito camerale, soggetto a prescrizione quinquennale.
Richiamato quale fonte della prescrizione quinquennale per i diritti camerali e per le relative sanzioni.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento determina l'irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; tale conversione si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
- Per i crediti iscritti a ruolo occorre distinguere tra natura del credito e regime prescrizionale: i crediti erariali seguono la prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi possono essere soggetti a termine quinquennale, così come i crediti camerali.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. e deve emergere in modo univoco; non è sufficiente lamentare genericamente motivazione insufficiente o contraddittoria.
- La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai ristretta e non copre la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo casi estremi di mancanza assoluta, apparenza o irriducibile contraddizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12261/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12266/2025 del 09/05/2025
- ordinanza_civile · 9 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12282/2025 del 09/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →