Cassazione Penale, Ordinanza n. 41358/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva il vizio di motivazione sulla congruità della pena, con censure ritenute generiche. La Corte rileva che tali doglianze non rientrano nei casi tassativi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la norma consente il controllo solo per specifiche violazioni di legge e non per carenze motivazionali in punto di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze sulla congruità della pena e sulla motivazione non siano deducibili nei ristretti limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto la sentenza impugnata era una sentenza ex art. 444 c.p.p.
limita l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativi di violazione di legge, relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non consente censure di mera motivazione sulla congruità della pena.
richiamato solo per chiarire che la disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. deroga ai motivi di ricorso ordinari.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità, il versamento di una somma alla cassa delle ammende quando vi siano profili di colpa.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito proporre censure di merito o di mera insufficienza motivazionale sulla quantificazione della pena.
- La disciplina speciale del ricorso contro il patteggiamento prevale su quella generale dell'art. 606 c.p.p. e limita il sindacato di legittimità a profili di violazione di legge strettamente tipizzati.
- La deduzione dell'illegalità della pena o di altri vizi tipici deve investire la violazione della legge e non una semplice critica alla motivazione del giudice sulla sua congruità.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni riconducibili a una proposizione non consentita dalla legge, la Corte può dichiararlo senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata e applicare le conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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