Cassazione Civile, Ordinanza n. 16506/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso dell'IVA applicata sulla TIA (tariffa di igiene ambientale) relativa agli anni 2003-2010, per l'importo di euro 2.416,88, proposta da una società commerciale nei confronti del soggetto gestore del servizio. Il giudice di pace aveva deciso la lite e il Tribunale di Venezia aveva parzialmente riformato la decisione soltanto con riferimento alla decorrenza degli interessi legali, confermando per il resto la condanna al rimborso dell'IVA. Il gestore del servizio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto. Prima della decisione è però intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese dell'intero processo come richiesto dalle parti. La Corte aggiunge che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'interpretazione restrittiva della norma sanzionatoria, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo dovuto in specifiche ipotesi di definizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia può essere accompagnata dalla compensazione delle spese se richiesta da entrambe le parti e ritenuta conforme al caso concreto.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, senza estensioni analogiche o interpretative.
- L'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
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