Cassazione Penale, Ordinanza n. 19455/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Parma per tentato furto aggravato. Con il primo motivo contestava la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di danneggiamento, sostenendo quindi che la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito fosse errata. Con il secondo e ultimo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo ingiustificato il diniego del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità, perché si limitava a riproporre le doglianze già esaminate e disattese in appello con motivazione adeguata. Ha inoltre reputato il secondo motivo non consentito in cassazione e manifestamente infondato, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, prospettata dal ricorrente in luogo del tentato furto aggravato
invocato dal ricorrente per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il relativo diniego è legittimo se sorretto da motivazione adeguata
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e già disattese con motivazione adeguata dai giudici di merito.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'assenza di motivazione o della sua manifesta illogicità; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare anche un solo argomento ritenuto decisivo per la maggiore adeguatezza della pena, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19414/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19449/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19450/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19451/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19452/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_penale · 28 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19453/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →