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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29417/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società cooperativa aveva promosso un ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di una società terza pignorata. La cooperativa rivendicava l’ammissione al passivo di un credito che, in origine, era vantato dal suo debitore esecutato nei confronti della società poi fallita e che le era stato assegnato dal giudice dell’esecuzione all’esito di un pignoramento presso terzi, dopo la dichiarazione resa dal curatore ex art. 547 c.p.c. Il tribunale aveva ritenuto che l’ordinanza di assegnazione non facesse giudicato e che, quindi, la creditrice dovesse provare nuovamente esistenza, entità e opponibilità del credito alla massa, prova che reputava non fornita; aveva inoltre escluso che la dichiarazione del curatore avesse natura confessoria e che fosse necessaria un’impugnazione ex art. 617 c.p.c. dell’ordinanza di assegnazione. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 115, 116, 547 c.p.c., 2697, 2729 e 2730 c.c. e art. 24 Cost., sostenendo di aver dimostrato il credito anche per presunzioni e affermando che il curatore, nella fase ex art. 547 c.p.c., non poteva considerarsi terzo, ma assumeva la posizione di debitor debitoris; di conseguenza, se non impugnava l’ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c., restava preclusa ogni contestazione successiva sull’esistenza e l’ammontare del credito. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in tema di disponibilità dei mezzi di prova.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondato il rilievo sulla violazione dell’art. 547 c.p.c. Ha affermato che, poiché il fallimento non aveva contestato la prosecuzione del pignoramento presso terzi e il curatore aveva reso la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., egli aveva operato nella veste propria del terzo pignorato; pertanto, ogni contestazione sull’ordinanza di assegnazione del credito doveva essere proposta nella sede esecutiva mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. La mancata impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione precludeva ulteriori contestazioni sull’esistenza e sull’ammontare del credito in sede di verifica del passivo. In conseguenza, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le ulteriori censure del primo motivo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo; il decreto era stato reso in esito a tale opposizione

  • art. 101, comma 1, l. fall.

    richiamato per la tempestività della domanda di insinuazione, inizialmente ritenuta tardiva dal giudice delegato

  • art. 52 l. fall.

    richiamato dal tribunale per affermare che il creditore deve misurarsi con l’opponibilità del credito alla massa

  • art. 93 l. fall.

    richiamato dal tribunale quale base dell’onere di insinuazione e prova del credito

  • art. 547 c.p.c.

    la dichiarazione del curatore nel pignoramento presso terzi spetta al terzo pignorato; se resa in tale veste, le contestazioni sulla sua efficacia vanno fatte nella sede esecutiva

  • art. 553 c.p.c.

    norma relativa all’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi

  • art. 617 c.p.c.

    l’omessa opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione preclude contestazioni successive su esistenza e ammontare del credito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la valutazione della prova e della disponibilità dei mezzi istruttori

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per la valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sul credito e sulla sua opponibilità

  • art. 2729 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prova presuntiva del credito

  • art. 2730 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla dichiarazione del curatore e alla sua possibile efficacia confessoria

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del diritto alla prova

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, la dichiarazione resa dal curatore ex art. 547 c.p.c. vale quale dichiarazione del terzo pignorato solo se questi opera nella relativa veste processuale; in tale ipotesi, le contestazioni sulla dichiarazione e sull’ordinanza di assegnazione devono essere fatte valere con gli strumenti propri del processo esecutivo.
  • Quando un’ordinanza di assegnazione del credito non sia stata impugnata con opposizione ex art. 617 c.p.c., non è consentito rimettere in discussione in sede concorsuale l’esistenza e l’ammontare del credito già oggetto di assegnazione.
  • Il curatore fallimentare non può, rispetto al medesimo fatto processuale, assumere una posizione incompatibile con quella già tenuta nel processo esecutivo, rendendo la dichiarazione prevista per il terzo pignorato e poi negando ogni efficacia al conseguente provvedimento di assegnazione.
  • In sede di verifica del passivo, l’accertamento del credito deve coordinarsi con gli effetti dei provvedimenti esecutivi già definiti: se il credito è stato assegnato all’esito del pignoramento e il relativo provvedimento non è stato tempestivamente contestato, il giudice delegato o il tribunale non possono trattare la domanda come se il titolo esecutivo non esistesse.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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