Sentenza del 28/02/2018 n. 4578 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
S.R. aveva impugnato nove avvisi di mora notificati da Equitalia per complessivi 74.378,83 euro, deducendo la prescrizione del credito e contestando la validità degli atti presupposti. Aveva inoltre menzionato 29 intimazioni di pagamento, senza tuttavia individuarle specificamente. La CTR aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle esattoriali, considerate presupposto necessario degli avvisi di mora e delle intimazioni. Equitalia ha contestato, tra l’altro, l’omessa indicazione degli atti impugnati, l’eccesso di pronuncia e la mancata delimitazione dell’oggetto del giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha censurato l’omessa pronuncia sulle medesime questioni e la mancata partecipazione degli enti impositori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Equitalia sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, poiché non indicava specificamente gli atti e i documenti processuali sui quali si fondavano le censure, né la loro collocazione nei fascicoli di merito. I motivi incidentali relativi alle intimazioni di pagamento sono stati respinti perché le eccezioni risultavano implicitamente rigettate dalla sentenza, che aveva considerato impugnati soltanto i nove avvisi di mora. È stato inoltre escluso il litisconsorzio necessario dell’ente impositore: il contribuente può agire contro l’agente della riscossione quando contesta la mancata notifica degli atti presupposti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, commi 2, lett. d), e 4
La norma disciplina il contenuto del ricorso tributario e l’indicazione dell’atto impugnato.
L’atto o gli atti impugnati devono essere individuati in modo sufficientemente preciso. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il giudizio riguardasse soltanto i nove avvisi di mora, non le 29 intimazioni genericamente menzionate.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma non è necessaria una statuizione espressa quando la decisione adottata implica chiaramente il rigetto dell’eccezione.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.
Chi ricorre in cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione nei fascicoli processuali. La mancata osservanza comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 102
Litisconsorzio necessario.
Nel giudizio contro l’agente della riscossione per mancata notifica degli atti presupposti non è necessario citare anche l’ente impositore. L’agente può eventualmente chiamarlo in causa.
Codice di procedura civile, art. 360
Motivi di ricorso per cassazione.
Le censure devono essere ricondotte correttamente al vizio processuale o motivazionale effettivamente denunciato. Una doglianza che lamenta una motivazione erronea o insufficiente non può essere formulata impropriamente come error in procedendo.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 3
Richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
La possibilità di chiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio non esonera il ricorrente dall’indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare con precisione gli atti, i documenti e le eccezioni su cui si fondano le censure; la loro mancata individuazione può determinare l’inammissibilità senza esame del merito.
- L’omessa pronuncia ricorre solo quando una domanda o eccezione sia completamente ignorata. Se il contenuto della decisione implica logicamente il rigetto della questione, non è necessario che il giudice la esamini con una formula espressa.
- Quando si impugna un atto della riscossione sostenendo la mancata notifica dell’atto presupposto, il contribuente può agire contro l’agente della riscossione senza dover necessariamente citare anche l’ente impositore.
- La mancata notifica della cartella o dell’altro atto presupposto può incidere sulla validità dell’atto successivo, come l’avviso di mora o l’intimazione di pagamento; l’indicazione del numero e della data della cartella nell’atto successivo, da sola, non prova necessariamente l’avvenuta notificazione.
- Gli atti impugnati devono essere identificati chiaramente nel ricorso. La semplice menzione generica di ulteriori intimazioni, senza numeri identificativi o altri elementi distintivi, può limitarne l’inclusione nell’oggetto del giudizio.
Testo integrale
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