Sentenza del 28/02/2018 n. 121 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull' ammontare degli interessi di mora dovuti per rimborso tardivo in materia di IVA. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Articolo 183 - Rimborso dell'eccedenza di IVA - Rimborso tardivo - Ammontare degli interessi di mora dovuti in applicazione del diritto nazionale - Riduzione di tale ammontare per ragioni non imputabili al soggetto passivo - Ammissibilità - Neutralità dell'imposta - Certezza del diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di ridurre gli interessi di mora dovuti a X BV per il ritardato rimborso di un'eccedenza IVA pari a 11.743.259 LTL. L'amministrazione tributaria sosteneva che gli interessi potessero essere limitati o ridotti considerando l'elevato rapporto tra interessi e capitale, la durata e le cause del ritardo e le perdite effettivamente subite. Il giudice nazionale ha chiesto se tale riduzione fosse compatibile con l'articolo 183 della direttiva IVA e con il principio di neutralità fiscale.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, vieta di ridurre gli interessi normalmente dovuti secondo il diritto nazionale per il rimborso tardivo dell'eccedenza IVA, quando la riduzione dipenda da circostanze non imputabili al soggetto passivo. Non rilevano, a tal fine, né l'importo elevato degli interessi rispetto all'eccedenza, né la durata o le cause del ritardo, né la differenza tra le perdite effettive e la compensazione forfettaria prevista dalla legge. Gli Stati membri possono stabilire interessi forfettari, ma devono applicarli in modo prevedibile e tale da evitare che il soggetto passivo sopporti il rischio finanziario derivante dal ritardo. La decisione finale sulle spese e sull'applicazione concreta spettava al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 183 della direttiva 2006/112/CE
«Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite».
La disposizione lascia agli Stati membri autonomia nel disciplinare le modalità di rimborso dell'eccedenza IVA, ma tale autonomia è limitata dai principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale. Il rimborso deve avvenire entro un termine ragionevole e, in caso di ritardo, gli interessi devono compensare l'indisponibilità delle somme senza poter essere arbitrariamente ridotti.
Principio di neutralità fiscale dell'IVA
Il soggetto passivo non deve sopportare il costo finanziario dell'IVA né il rischio economico derivante dal ritardo dell'amministrazione nel rimborsare un credito IVA. Gli interessi di mora costituiscono la compensazione ordinaria per tale indisponibilità.
Articolo 87, paragrafi 7 e 9, della legge lituana sull'amministrazione tributaria
L'eccedenza deve essere rimborsata entro i termini previsti; se il rimborso è tardivo, sono dovuti interessi fino al momento del rimborso.
La normativa nazionale prevedeva il pagamento automatico di interessi per il ritardo, con decorrenza individuata dal giudice nazionale a partire dal termine ordinario di rimborso.
Articolo 99 della legge lituana sull'amministrazione tributaria
Il tasso degli interessi moratori è calcolato maggiorando di 10 punti percentuali la media ponderata del tasso annuale dei Buoni del Tesoro emessi nel trimestre precedente.
La previsione di un tasso forfettario è ammissibile anche se, in singoli casi, l'importo supera o non coincide con il danno effettivo, purché il sistema sia prevedibile e non consenta una riduzione discrezionale incompatibile con la neutralità fiscale.
Articolo 267 TFUE
La Corte ha ricordato che l'interpretazione resa in via pregiudiziale chiarisce il significato della norma dell'Unione fin dalla sua entrata in vigore; pertanto, il fatto che il ritardo sia dipeso da un'interpretazione nazionale successivamente superata dalla giurisprudenza europea non giustifica la riduzione degli interessi.
Massime di principio
- Quando un rimborso IVA è effettuato oltre il termine ragionevole, il soggetto passivo deve ricevere una compensazione mediante interessi, così da non sopportare il rischio finanziario del ritardo amministrativo.
- Se il diritto nazionale prevede interessi forfettari, l'amministrazione o il giudice non possono ridurli soltanto perché risultano elevati rispetto al capitale, durano a lungo o superano le perdite concretamente dimostrate.
- Le cause del ritardo non imputabili al contribuente, comprese verifiche fiscali o interpretazioni amministrative poi ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione, non eliminano né riducono automaticamente il diritto agli interessi.
- Un sistema di interessi deve essere chiaro e prevedibile: non è compatibile con il diritto dell'Unione combinare un tasso forfettario con una successiva riduzione discrezionale basata su equità o ragionevolezza.
- La regola non impedisce agli Stati membri di definire tassi e modalità di calcolo, ma impone che tali regole garantiscano il recupero integrale e tempestivo del credito IVA e rispettino la neutralità fiscale.
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