Sentenza del 28/02/2018 n. 124 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni destinati all'esportazione fuori dell'Unione europea. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 131 - Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 147 - Esenzioni all'esportazione - Articolo 273 - Normativa di uno Stato membro che subordina il beneficio dell'esenzione al raggiungimento di un determinato volume d'affari o alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'IVA ai viaggiatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'esenzione IVA, o dell'applicazione dell'aliquota zero, sulle vendite di beni acquistati da viaggiatori residenti fuori dall'Unione europea e trasportati nei loro bagagli personali fuori dal territorio dell'UE. La normativa polacca subordinava tale beneficio al raggiungimento, nell'esercizio precedente, di un volume d'affari superiore a PLN 400.000 oppure alla conclusione di un accordo con un operatore autorizzato al rimborso dell'IVA ai viaggiatori. Il ricorrente sosteneva che tali condizioni fossero incompatibili con la direttiva IVA e con i principi di proporzionalità e neutralità fiscale.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che gli articoli 131, 146, paragrafo 1, lettera b), 147 e 273 della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa nazionale che subordini l'esenzione a requisiti relativi al volume d'affari del venditore o alla stipula di accordi con operatori autorizzati, quando la mancata osservanza di tali requisiti comporti automaticamente e definitivamente la perdita dell'esenzione. Le condizioni sostanziali dell'esenzione riguardano l'operazione e, nel caso dei beni trasportati nei bagagli personali, principalmente l'acquirente e l'effettiva esportazione dei beni. Gli Stati membri possono introdurre obblighi antifrode, ma devono rispettare proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento; una perdita definitiva dell'esenzione, nonostante l'effettiva esportazione, è sproporzionata. La questione è stata quindi risolta in senso favorevole al ricorrente, mentre le spese del procedimento principale sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 131
Le esenzioni ... si applicano ... alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione ... e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.
Gli Stati membri possono stabilire modalità e obblighi per applicare correttamente le esenzioni e contrastare frodi e abusi, ma tali misure devono rispettare i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 146, paragrafo 1, lettera b)
Gli Stati membri esentano ... le cessioni di beni spediti o trasportati ... fuori della Comunità.
La cessione all'esportazione è esente quando il bene è trasferito all'acquirente, è spedito o trasportato fuori dall'Unione e lascia effettivamente il territorio dell'Unione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 147
Qualora la cessione ... riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l'esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti.
Per gli acquisti effettuati da viaggiatori non stabiliti nell'UE sono richieste condizioni specifiche, tra cui la residenza extra-UE, l'uscita dei beni entro il termine previsto, il superamento della soglia di valore e la prova doganale dell'esportazione. Tali condizioni non includono un volume d'affari minimo del venditore.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 273
Gli Stati membri possono stabilire ... altri obblighi che ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
La facoltà di introdurre obblighi aggiuntivi non consente di imporre requisiti sproporzionati che privino definitivamente dell'esenzione un'operazione realmente esportata, quando non sussista più un concreto rischio di evasione o perdita fiscale.
Legge polacca sull'IVA dell'11 marzo 2004, articolo 127, paragrafi 1 e 6
I venditori ... possono provvedere al rimborso ... a condizione che il loro volume d'affari ... sia risultato superiore a PLN 400.000.
La soglia nazionale e l'alternativa dell'accordo con un operatore autorizzato non possono costituire condizioni decisive per la perdita definitiva dell'esenzione, se sono rispettate le condizioni europee relative all'esportazione.
Massime di principio
- L'esenzione IVA all'esportazione dipende principalmente dall'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione e dalla relativa prova documentale, non dal raggiungimento di una soglia di fatturato da parte del venditore.
- Gli Stati membri possono prevedere procedure, controlli e obblighi antifrode, ma non possono trasformarli in condizioni sostanziali aggiuntive non previste dalla direttiva.
- La violazione di un adempimento formale o organizzativo non dovrebbe comportare automaticamente la perdita definitiva dell'esenzione quando l'esportazione è reale e le condizioni sostanziali risultano provate.
- Una misura nazionale è illegittima se, pur perseguendo finalità antifrode, va oltre quanto necessario e assoggetta a IVA un'operazione per la quale non esiste più un concreto rischio di evasione.
- In casi analoghi occorre distinguere tra requisiti sostanziali dell'esenzione, come l'identità del viaggiatore, il valore minimo, il termine di uscita e il visto doganale, e requisiti amministrativi imposti dallo Stato, che devono essere proporzionati e non determinare sanzioni irreversibili.
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