Sentenza del 28/02/2018 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento IRES basato su studi di settore e altre irregolarità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un accertamento IRES fondato sulla notevole incongruenza tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli studi di settore, con una differenza pari a € 886.296,00. L'accertamento era inoltre sostenuto da irregolarità nella tenuta della contabilità e dalla mancanza di adeguata giustificazione formale delle voci contabilizzate.
La decisione
Il reddito accertato dall'Amministrazione è stato ritenuto oggettivamente e legittimamente fondato, in quanto la rilevante difformità dagli studi di settore, combinata con le irregolarità contabili e l'assenza di documentazione giustificativa, costituiva un insieme di elementi sufficienti a sostenere l'accertamento. Il testo non consente di precisare l'esito formale del giudizio, come l'integrale rigetto o l'eventuale accoglimento parziale del ricorso.
Norme richiamate
Studi di settore
differenza di € 886.296,00
Una notevole incongruenza tra il reddito dichiarato e i risultati degli studi di settore può costituire un elemento presuntivo a sostegno dell'accertamento, soprattutto quando sia accompagnata da ulteriori anomalie contabili e documentali.
Disciplina dell'accertamento analitico-induttivo
La presenza di una contabilità inattendibile o irregolare e la mancata giustificazione delle componenti reddituali possono consentire all'Amministrazione di ricostruire induttivamente il reddito imponibile.
Massime di principio
- La sola difformità dagli studi di settore non dovrebbe essere valutata isolatamente: la sua forza probatoria aumenta quando è accompagnata da irregolarità contabili concrete e dalla mancata produzione di documenti giustificativi.
- Una contabilità formalmente tenuta ma sostanzialmente inattendibile può legittimare una ricostruzione induttiva del reddito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- In una situazione analoga, il contribuente deve fornire spiegazioni specifiche, coerenti e documentate sulle ragioni dello scostamento dagli studi di settore e sulla natura delle singole voci contestate.
- L'assenza di giustificazione formale delle poste contabilizzate può incidere negativamente sulla credibilità della dichiarazione e rendere più difficile contestare l'accertamento.
- La valutazione dell'accertamento dipende dall'insieme degli elementi disponibili e dalla loro gravità, precisione e concordanza; il testo fornito non permette però di ricostruire tutti gli aspetti processuali o l'esito formale completo.
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