Sentenza del 28/02/2018 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento - IRPEF - IVA - Avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni - Violazione del principio del contraddittorio. Situazione di particolare urgenza. Validità dell'atto impositivo - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica. La contestazione riguardava la violazione del contraddittorio procedimentale, salvo che l'Ufficio dimostrasse l'esistenza di una situazione di particolare e concreta urgenza.
La decisione
La regola affermata è che l'emissione anticipata dell'avviso determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto, salvo la presenza di specifiche ragioni di urgenza. Non è sufficiente che l'atto indichi formalmente tali ragioni: l'Amministrazione deve provare che esse esistevano realmente al momento dell'emissione e che rendevano necessario anticipare l'atto. Spetta poi al giudice verificare, sulla base del contraddittorio processuale, se l'urgenza fosse effettiva, particolare e idonea a giustificare il mancato rispetto del termine.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine di sessanta giorni tutela il pieno esercizio del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione dopo la conclusione delle verifiche. L'atto può essere emesso prima della scadenza solo se l'Ufficio dimostra una situazione concreta, specifica e particolare di urgenza.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, occorre verificare se siano trascorsi sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura.
- L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente valida: l'Amministrazione deve provare l'esistenza di una reale e particolare urgenza, non potendo limitarsi a un richiamo generico o meramente formale.
- L'assenza di una specifica motivazione dell'urgenza nell'atto non è, da sola, decisiva; ciò che conta è l'effettiva esistenza dell'urgenza al momento dell'emissione, che deve essere dimostrata dall'Ufficio.
- Il contribuente può contestare l'atto dimostrando il mancato rispetto del termine e l'assenza di circostanze concrete tali da giustificare l'anticipazione.
- La valutazione finale sull'esistenza e sull'idoneità dell'urgenza spetta al giudice, sulla base delle prove offerte dall'Amministrazione e delle contestazioni del contribuente.
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