Sentenza del 28/02/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
L'errore incolpevole legittima il contribuente ad invocare l'istituto della rimessione in termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato il rigetto della richiesta di accertamento con adesione relativa a due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007, notificati il 21 gennaio 2011. L'istanza era stata presentata il 24 marzo 2011, con due giorni di ritardo rispetto al termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997. Gli appellanti hanno chiesto la rimessione in termini, sostenendo che il ritardo fosse dovuto a un errore incolpevole causato dall'illeggibilità o dall'ambigua interpretazione dei timbri postali apposti sulle raccomandate di notifica. La loro volontà di definire la controversia in via amministrativa mediante accertamento con adesione risultava comunque inequivocabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello, annullato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che aveva rigettato l'istanza di accertamento con adesione e rimesso i contribuenti nel termine previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 per avviare la procedura. Il collegio ha ritenuto scusabile l'errore, considerando il ritardo di soli due giorni, l'ambiguità dei timbri postali, l'assenza di pregiudizio per l'erario e la chiara volontà dei contribuenti di definire la controversia senza instaurare il contenzioso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, D.Lgs. n. 218/1997
Il termine per aderire al contraddittorio è di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
La norma disciplina l'istanza di accertamento con adesione e stabilisce il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica dell'avviso. La Commissione ha ritenuto possibile rimettere i contribuenti in termini in presenza di una decadenza non imputabile.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
Prevede la rimessione in termini quando la parte dimostra di essere incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. La disposizione è stata considerata applicabile anche al processo tributario.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Consente l'applicazione, nel rito tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, costituendo il fondamento del richiamo all'art. 153, comma 2, c.p.c.
Art. 15, D.Lgs. n. 218/1997
Disciplina l'acquiescenza all'accertamento. È stato richiamato per evidenziare il principio secondo cui errori materiali o lievi ritardi non devono necessariamente impedire la definizione quando la volontà del contribuente sia inequivocabile.
Art. 92 c.p.c.
Richiamato per giustificare la compensazione delle spese, in ragione della particolarità e dell'eccezionalità della controversia.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013
Occorre, in definitiva, salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l'intenzione del contribuente di utilizzare correttamente i predetti istituti.
L'Amministrazione finanziaria riconosce che errori materiali, differenze di lieve entità o lievi tardività non necessariamente escludono il perfezionamento degli istituti deflattivi, se non risultano incompatibili con la volontà di definire l'accertamento.
Massime di principio
- La rimessione in termini può essere invocata anche nel processo tributario quando la decadenza dipende da una causa non imputabile al contribuente, purché l'errore sia adeguatamente dimostrato.
- Un lieve ritardo, da solo, non è necessariamente decisivo se il contribuente ha manifestato in modo chiaro e tempestivamente prossimo la volontà di aderire a un istituto deflattivo del contenzioso.
- L'errore deve essere realmente scusabile, cioè non facilmente evitabile con l'ordinaria diligenza; nel caso esaminato, l'ambiguità dei timbri postali ha costituito la causa concreta dell'errore.
- La rimessione in termini costituisce un rimedio eccezionale e non consente di sanare qualsiasi tardività: occorrono una causa non imputabile, un ritardo contenuto e l'assenza di pregiudizio per l'erario o per la procedura.
- Nella valutazione delle istanze di definizione agevolata, può prevalere la sostanza sulla forma quando il comportamento complessivo del contribuente dimostra inequivocabilmente la volontà di definire la controversia.
- È opportuno documentare con precisione la causa dell'errore, la data effettiva di notifica, le modalità di trasmissione degli atti e la tempestività dell'iniziativa successiva.
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