Cassazione Civile, Ordinanza n. 27953/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia origina da una domanda di usucapione proposta da una società immobiliare avente ad oggetto una porzione di terreno adiacente alla propria proprietà, non asfaltata e finita con ghiaia e stabilizzato. I giudici di merito hanno ritenuto provato il possesso ultraventennale dell'area, valorizzando deposizioni testimoniali secondo cui la società l'aveva utilizzata dal 1994 al 2015 in via esclusiva come deposito di materiali e parcheggio di autoveicoli, vi aveva collocato i contatori dell'immobile, per un periodo un container, e ne aveva curato la manutenzione. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 1140 e 1147 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto il possesso dalle deposizioni testimoniali, mentre l'occupazione sarebbe stata solo temporanea, tollerata dall'allora proprietario e non corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà; con il secondo hanno denunciato violazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1148 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione secondo cui non vi fossero fatti idonei a interrompere la continuità del possesso, deducendo che l'area era stata occupata dall'Anas dal 2004 e dal 2012 per un cantiere stradale e che ciò risultava dalla documentazione sulla procedura espropriativa e dall'indennità corrisposta al formale intestatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero formulati non come veri vizi di legittimità, ma come contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove operata dai giudici di merito, attività insindacabile in cassazione. In particolare, la censura sull'art. 115 c.p.c. non era ammissibile perché non si lamentava l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma solo un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie; quella sull'art. 116 c.p.c. non era ammissibile perché non deduceva l'attribuzione alle prove di un valore legale diverso da quello previsto, ma solo una lettura alternativa delle prove. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva escluso che la procedura espropriativa svolta nei confronti del proprietario formale valesse come interruzione del possesso del possessore, mancando un impedimento materiale all'esercizio del possesso; inoltre, la dedotta occupazione dell'area da parte dell'Anas non emergeva dalla sentenza impugnata. La Corte ha anche rilevato che, trattandosi di doppia conforme, la censura riconducibile all'omesso esame di fatto decisivo era comunque preclusa dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per definire i requisiti del possesso, che non possono essere rimettersi in discussione in cassazione mediante una mera rivalutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nel secondo motivo in tema di continuità e qualificazione del possesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l'accertamento di fatto.
Richiamato in relazione alla continuità del possesso e agli atti di tolleranza o di interruzione, ma senza ingresso nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato nel primo motivo con riferimento alla buona o mala fede nel possesso, ma la censura è stata reputata meramente fattuale.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti soltanto il diverso apprezzamento delle prove acquisite.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo prudente apprezzamento; non per censurare il merito della valutazione probatoria.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e non a un corretto tema di riparto dell'onere della prova.
È stata ritenuta preclusa, in presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a un mezzo di prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge, non quando si prospetti una diversa lettura del compendio probatorio.
- La procedura espropriativa o l'intervento di un terzo sull'area non integra, di per sé, interruzione del possesso se non risulta un effettivo impedimento materiale all'esercizio del potere di fatto da parte del possessore.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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