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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36931/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile de plano la sua istanza ex art. 673 c.p.p. volta alla revoca per abolitio criminis delle sentenze di condanna per violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011. La domanda era fondata sul rilievo che la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) era stata riattivata dopo un lungo periodo detentivo (secondo la difesa, esecuzione reale della misura dal 25/06/2014) senza che il giudice della prevenzione procedesse, anche d'ufficio, alla rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale, come imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013; tale omissione avrebbe reso inefficace il provvedimento genetico e, conseguentemente, penalmente irrilevanti le condotte contestate. Il Tribunale di Cagliari aveva invece ritenuto che la mancata impugnazione in sede di cognizione precludesse l'esame della questione in sede esecutiva e aveva rigettato l'istanza per difetto di presupposti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato il provvedimento impugnato (che aveva dichiarato inammissibile l'istanza de plano) perché carente nei necessari accertamenti e motivazioni. Ha affermato il dovere del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità, di esaminare l'eventuale fenomeno di abolitio criminis o l'effetto di una sentenza di illegittimità costituzionale sulla fonte di responsabilità penale quand'essa non sia stata valutata dal giudice di cognizione. Ha quindi rinviato la vicenda al Tribunale di Cagliari per un nuovo esame sulla sussistenza dell'abolitio criminis: in particolare, per verificare la data di effettiva esecuzione della misura di prevenzione, l'eventuale mancata rivalutazione ex officio della pericolosità dopo detenzione di lunga durata e, conseguentemente, l'eventuale revoca delle sentenze di condanna ai sensi dell'art. 673 c.p.p. (ovvero per disporre i provvedimenti conseguenti).

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal Tribunale per l'ammissibilità dei ricorsi in materia di esecuzione; il provvedimento impugnato era un'ordinanza ai sensi dell'art. 666, comma 2

  • art. 673 cod. proc. pen.

    prevede la revoca delle sentenze di condanna quando è intervenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; la Corte ha richiamato tale articolo come strumento che il giudice dell'esecuzione deve utilizzare per verificare e pronunciare la revoca in presenza di abolitio criminis o illegittimità della fonte di responsabilità

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice relativa alle violazioni degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione (sorveglianza speciale); la controversia riguarda l'applicabilità del reato quando la misura genetica non sia stata adeguatamente riesaminata prima dell'esecuzione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2013

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni (art.12 legge n.1423/1956 e parti dell'art.15 d.lgs.159/2011) che non prevedevano la rivalutazione d'ufficio della persistenza della pericolosità quando l'esecuzione della misura era sospesa per detenzione; tale pronuncia obbliga il riesame della pericolosità prima della nuova esecuzione della misura e può incidere sulla rilevanza penale delle violazioni commesse in esecuzione della misura

  • art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    disciplinava aspetti delle misure di prevenzione; la Corte costituzionale ha censurato la parte che non prevedeva la rivalutazione d'ufficio della pericolosità in caso di sospensione per detenzione

  • art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    regola il rapporto tra stato di detenzione ed esecuzione delle misure di prevenzione; la Corte costituzionale e la successiva normativa e giurisprudenza hanno interpretato la norma nel senso che in caso di detenzione di lunga durata è necessaria una nuova verifica da parte del giudice competente prima dell'efficacia della misura

  • art. 14, comma 2-ter d.lgs. n. 159/2011 (introdotto dalla legge n.161/2017)

    stabilisce che dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni la verifica della pericolosità compete al tribunale anche d'ufficio; rafforza l'obbligo di accertamento dell'attualità della pericolosità quale presupposto dell'applicazione della misura

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, Mraidi; Sez. U, Marillo; Sez. 1, Maffi; Sez. 1, Terlizzi; Sez. 1, Mancuso; Sez. U, Gatto)

    principi di legittimità secondo cui: il giudice dell'esecuzione può e deve verificare l'abolitio criminis quando il giudice di cognizione non lo abbia fatto; la sentenza n.291/2013 ha natura procedurale e incide sui presupposti di efficacia della misura se la sottoposizione/riattivazione è avvenuta dopo la pronuncia; esistono limiti (situazioni 'esaurite') quando l'esecuzione della misura e la sottoposizione siano avvenute in epoca anteriore alla pronuncia della Corte

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare, in sede di istanza ex art. 673 c.p.p., la sussistenza di un'abolitio criminis o l'effetto di una sentenza di illegittimità costituzionale sulla fonte di responsabilità penale quando il giudice di merito non abbia valutato la questione.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013, essendo di natura procedurale, rende necessario un riesame dell'attualità della pericolosità quando la misura di prevenzione è stata effettivamente eseguita (o riattivata) dopo la pronuncia: in assenza di tale riesame la misura può essere inefficace e la violazione degli obblighi può risultare penalmente irrilevante.
  • Se la sottoposizione o l'effettiva esecuzione della misura di prevenzione si è consumata in epoca anteriore alla pronuncia della Corte costituzionale (situazione 'esaurita'), la decisione costituzionale non comporta automaticamente la rimozione del giudicato penale; occorre valutare caso per caso la temporalità e l'effettività dell'esecuzione della misura.
  • La mancata impugnazione in sede di cognizione non impedisce al giudice dell'esecuzione di procedere all'accertamento dell'abolitio criminis: l'esame da parte del giudice dell'esecuzione non è limitato da omissioni processuali anteriori quando la causa di illegittimità investe la fonte di imputazione penale.
  • La verifica della pericolosità dopo detenzione protratta (in particolare oltre la soglia temporale indicata dalla normativa e dalla giurisprudenza) è un requisito sostanziale per l'efficacia delle misure di prevenzione e, dunque, per la configurabilità di eventuali reati di violazione degli obblighi imposti dalla misura.

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