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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16787 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Agenzia contestava la deducibilità dei canoni di leasing relativi a un immobile classificato catastalmente come A/10, sostenendo che la mera strumentalità per natura non fosse sufficiente e che dovesse essere provata l'effettiva inerenza del bene all'attività d'impresa. La società, con ricorso incidentale, contestava inoltre l'indeducibilità degli accantonamenti e dei costi relativi all'indennità di fine mandato degli amministratori, sostenendo che le delibere assembleari prodotte dimostrassero l'esistenza del diritto all'indennità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che la categoria catastale dell'immobile non dimostra automaticamente la sua strumentalità fiscale: occorre verificare concretamente la funzione del bene rispetto all'attività aziendale e il requisito dell'inerenza. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, rilevando che il giudice d'appello non aveva esaminato adeguatamente le delibere assembleari del 12 maggio 1999 e del 4 gennaio 2002 e la loro corretta iscrizione nel libro dei verbali, elementi potenzialmente idonei a provare un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. È stato invece rigettato il secondo motivo incidentale: gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili solo se il diritto all'indennità risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 40, comma 2, nel testo vigente all'epoca

    Gli immobili relativi ad imprese commerciali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati.

    La strumentalità per natura non deriva automaticamente dalla classificazione catastale. Deve essere dimostrata la funzione strumentale del bene in rapporto concreto all'attività dell'impresa; si può prescindere dall'utilizzo diretto solo quando sia provata l'insuscettibilità del bene a una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 109, già art. 75

    La deduzione dei costi richiede il requisito generale dell'inerenza, cioè la correlazione del costo con l'attività produttiva e con la formazione del reddito d'impresa.

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 70, comma 3, attuale art. 105, comma 4

    Gli accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili solo se il diritto all'indennità risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), art. 16, lett. c), attuale art. 17

    Il rinvio operato dalla disciplina degli accantonamenti è pieno e comprende anche il requisito della preesistenza dell'atto di data certa rispetto all'inizio del rapporto, non limitandosi all'individuazione del tipo di indennità.

  • D.P.R. n. 546/1992, artt. 43, 62 e 102, comma 7

    Le disposizioni sono richiamate in relazione ai motivi di ricorso per cassazione e al controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie e sulla motivazione della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso è stato proposto per violazione di legge e per insufficiente od omessa motivazione su fatti decisivi.

Massime di principio

  • Per dedurre i costi relativi a un immobile, la classificazione catastale non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente che il bene sia funzionale all'attività d'impresa e che il costo sia inerente alla produzione del reddito.
  • Un immobile può essere considerato strumentale anche se non utilizzato direttamente, ma solo quando sia provata la sua oggettiva impossibilità di destinazione a usi diversi senza radicali trasformazioni.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione quando il bene risulta destinato a esigenze personali o comunque estranee all'attività aziendale.
  • Gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori richiedono un atto formalizzato con data certa anteriore all'inizio del rapporto; una delibera successiva o priva di data certa non è normalmente sufficiente.
  • Quando il contribuente produce delibere societarie anteriori, il giudice deve esaminarne contenuto, data certa e regolare iscrizione nei libri sociali, senza poterle ignorare con una motivazione generica.
  • La Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa quando sono necessari nuovi accertamenti di fatto; il rinvio non equivale quindi a una definitiva vittoria nel merito per una delle parti.

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