Cassazione Civile, Ordinanza n. 21433/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine da un giudizio promosso da un macchinista cessato dal servizio al 31 dicembre 2020 contro la società datrice di lavoro, per il riconoscimento di una più ampia retribuzione feriale. In primo e secondo grado era stato accolto il ricorso del lavoratore: i giudici di merito avevano ritenuto nulla la clausola dei contratti aziendali del Gruppo FS che limitava a 12,80 euro giornalieri l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere nelle ferie e avevano escluso la validità della previsione del CCNL Mobilità che sottraeva l'indennità di assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale. Era stato quindi accertato che ogni giornata di ferie dovesse essere retribuita includendo la parte variabile dell'indennità di utilizzazione (condotta e chilometrica) e l'indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti, al netto della componente fissa di 12,80 euro già riconosciuta. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma, prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; il controricorrente non vi ha aderito. La Corte ha ritenuto la rinuncia rituale e univoca, idonea a determinare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata; ha inoltre posto le spese di legittimità a carico della rinunciante e non ha applicato l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
La decisione
Il processo di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. La Corte ha ritenuto regolare l'atto di rinuncia depositato e notificato dalla società ricorrente, senza necessità di accettazione da parte del controricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società rinunciante e liquidate con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario. È stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e univoca, è atto abdicativo idoneo a chiudere il giudizio di legittimità.
La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; le spese, in assenza di accordo, gravano sulla parte rinunciante.
La causa era stata preliminarmente trattata con proposta del consigliere delegato per la definizione del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nell'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia, perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo univoco e sottoscritta validamente, determina l'estinzione del processo di legittimità anche se la parte controricorrente non vi aderisce.
- L'effetto estintivo della rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- In mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese del giudizio di cassazione seguono la rinuncia e sono poste a carico della parte che vi abbandona l'impugnazione.
- La previsione sull'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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