Cassazione Civile, Ordinanza n. 11764/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini nel merito i motivi di censura contro l'atto impositivo contenuti nel ricorso di primo grado; ha inoltre rinviato al giudice di merito la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva inizialmente impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, ma il primo giudice aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che vi fosse stato pagamento sulla base della cartella e che questa fosse stata sgravata. In appello, l'Ufficio aveva precisato che lo sgravio era solo parziale, poiché era stato iscritto a ruolo l'intero importo anziché i due terzi. La CTR aveva accolto l'appello, dichiarando legittimo l'accertamento con motivazione molto sintetica. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sul procedimento di accertamento e, sostanzialmente, omessa motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto legittima e congrua la ricostruzione del reddito operata dall'Ufficio; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la responsabilità del professionista nel mancato invio della dichiarazione dei redditi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificandolo come censura ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, e ha assorbito il secondo.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997
istanza finalizzata all'attivazione dell'accertamento con adesione
richiamato solo come base dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente; non è oggetto di una specifica interpretazione della Corte
i due terzi ex art. 15 del d.p.r. n. 602/1973
richiamato nel contesto della precisazione dell'Ufficio sullo sgravio parziale e sull'erronea iscrizione a ruolo dell'intero importo anziché dei due terzi
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo ... va pertanto ricondotto alla previsione di cui all’art. 360, comma primo, n. 4
la doglianza sulla mancanza di reale motivazione della sentenza impugnata integra un error in procedendo e comporta nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
il secondo motivo è stato prospettato in questi termini, ma è stato assorbito dall'accoglimento del primo
l'anomalia motivazionale, quando risulta dal testo della sentenza, integra una violazione processuale che consente la cassazione della decisione
Massime di principio
- La motivazione è apparente e quindi nulla quando, pur esistente graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione perché non espone in modo intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione sussiste solo se emerge dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.
- Quando il giudizio di primo grado è stato definito in rito con il diniego di una pronuncia di merito, l'appellante può limitarsi a censurare l'erroneità della decisione e a richiamare l'atto introduttivo del primo grado, poiché l'accoglimento dell'impugnazione devolve integralmente al giudice d'appello la decisione su tutte le questioni già dedotte.
- Una sentenza d'appello che si limiti ad affermare apoditticamente la legittimità dell'atto impositivo, senza confrontarsi con i motivi di ricorso e con gli elementi fattuali e giuridici rilevanti, è cassabile per motivazione apparente.
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