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Sentenza

Sentenza n. 3488/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10755/2025.

Giustizia amministrativa202506855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria e elenco dei vincitori della selezione per l’assunzione di funzionari per attività tributaria, limitatamente alla posizione e al punteggio attribuiti al candidato; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato la graduatoria definitiva della selezione pubblica per funzionari dell’Agenzia delle Entrate, contestando la valutazione della prova scritta e il punteggio attribuito, pari a 22,42/30, in ragione dell’asserita erroneità o ambiguità dei quesiti nn. 44 e 59. Quanto al quesito n. 44, relativo alla distinzione delle società secondo lo scopo, ha sostenuto che la risposta indicata dall’amministrazione come corretta fosse ambigua e incompleta e che non considerasse lo scopo consortile. Quanto al quesito n. 59, relativo ai conferimenti nelle società a responsabilità limitata al momento della costituzione, ha dedotto che l’opzione ritenuta corretta imponesse erroneamente il versamento integrale dei conferimenti in denaro, in contrasto con l’art. 2464 c.c. Ha chiesto il riconoscimento del punteggio pieno, la rimozione delle penalità e la rideterminazione del punteggio in 23,44/30. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile per mancata impugnazione, con motivi aggiunti, della nuova graduatoria pubblicata il 9 agosto 2024. In appello il candidato ha censurato tale statuizione, deducendo la tardività dell’eccezione dell’amministrazione, la violazione del contraddittorio e dell’art. 64 c.p.a., nonché l’assenza di un obbligo di impugnare la graduatoria rettificata, trattandosi di mera rettifica priva di incidenza sulla sua posizione. Ha inoltre riproposto i motivi di primo grado. L’amministrazione ha eccepito anche la tardività del ricorso originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello parzialmente e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado. Ha escluso l’effetto preclusivo della mancata impugnazione della graduatoria rettificata del 9 agosto 2024, rilevando che tale atto si era limitato ad aggiungere un candidato alla posizione n. 2305 e a sciogliere una riserva, senza modificare sostanzialmente le posizioni già presenti. La graduatoria originaria costituiva pertanto l’atto conclusivo e lesivo del procedimento, mentre la successiva rettifica era un mero atto materiale, non espressivo di un rinnovato esercizio del potere discrezionale. È stata altresì respinta l’eccezione di tardività del ricorso: i vizi relativi allo svolgimento della prova diventano impugnabili con la pubblicazione della graduatoria finale, non con la mera pubblicazione degli esiti della prova sul sito istituzionale. Nel merito, il quesito n. 44 è stato ritenuto legittimo: la distinzione tra società lucrative e società cooperative attiene allo scopo sociale, mentre la distinzione tra società commerciali e non commerciali non riguarda lo scopo. Il quesito n. 59 è stato invece ritenuto illegittimo, poiché nessuna delle opzioni offriva una risposta univocamente corretta. In particolare, l’opzione indicata dall’amministrazione come corretta era internamente contraddittoria, richiamando contemporaneamente il versamento minimo del 25% e il versamento integrale dei conferimenti; inoltre, il riferimento al versamento integrale dei conferimenti in denaro non teneva conto dell’ipotesi ordinaria del versamento del 25% e dell’ipotesi di costituzione con atto unilaterale, non specificata né esclusa dal quesito. L’amministrazione dovrà ricalcolare il punteggio del candidato e collocarlo nella corrispondente posizione della graduatoria. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    sulla base degli elementi prodotti dalle parti

    Il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità deve fondarsi sugli elementi prodotti dalle parti o su informazioni e documenti acquisiti dal giudice; non può basarsi su mere dichiarazioni non adeguatamente sottoposte al contraddittorio o su una conoscenza privata del giudice.

  • art. 2247 c.c.

    con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

    La disposizione è utilizzata per distinguere lo scopo lucrativo delle società e per ritenere corretta la classificazione tra società lucrative e società cooperative.

  • art. 2464 c.c.

    Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato ... almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro ... o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare

    La norma impone, in via ordinaria, il versamento del 25% dei conferimenti in denaro, mentre prevede il versamento integrale nel caso di costituzione con atto unilaterale; per i conferimenti di beni in natura e crediti le quote devono essere integralmente liberate. Un quesito a risposta multipla deve riflettere tali alternative in modo univoco.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una successiva graduatoria non determina l’improcedibilità del ricorso contro la graduatoria originaria quando la nuova graduatoria costituisce una mera rettifica materiale, priva di modifiche sostanziali della posizione del ricorrente e non espressiva di un rinnovato esercizio del potere discrezionale.
  • Nelle procedure concorsuali, i vizi relativi allo svolgimento delle prove e alla formulazione dei quesiti diventano attuali e impugnabili con la pubblicazione della graduatoria finale, quale atto conclusivo e lesivo, e non necessariamente con la pubblicazione degli esiti della prova sul sito istituzionale.
  • Nei quiz a risposta multipla l’amministrazione deve predisporre, per ciascun quesito, una sola risposta oggettivamente, scientificamente e incontrovertibilmente corretta; non è legittima una prova che costringa il candidato a scegliere l’opzione approssimativamente meno errata o meno incompleta.
  • La discrezionalità dell’amministrazione nella scelta delle domande concorsuali è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza e inosservanza del programma concorsuale; quanto alle risposte, invece, è necessario che una sola opzione sia univocamente corretta, senza margini di interpretazione soggettiva.
  • Un quesito relativo ai conferimenti in una società a responsabilità limitata è illegittimo se le opzioni non distinguono chiaramente tra la regola ordinaria del versamento minimo del 25% dei conferimenti in denaro e l’ipotesi di costituzione con atto unilaterale, nella quale è richiesto il versamento integrale, oppure se confondono tali regole con l’integrale liberazione dei conferimenti in natura e dei crediti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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