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Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 2793 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Cessazione di attività - Credito esposto in dichiarazione annuale - Rimborso - Rifiuto per mancata presentazione del modello "VR" - Illegittimità - Prescrizione - Termine biennale - Infondatezza - Termine decennale - Rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso del credito IVA maturato a seguito della cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972. L'Amministrazione aveva opposto un rifiuto, ritenendo decaduto il diritto perché il contribuente non aveva presentato il modello ministeriale "VR" entro il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Il contribuente ha sostenuto che l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale costituiva già manifestazione della volontà di ottenere il rimborso, che il modello "VR" aveva solo funzione procedurale e che il diritto era soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello, dichiarando illegittimo il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, per il credito IVA derivante dalla cessazione dell'attività, è sufficiente l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale; la mancata presentazione del modello "VR" non determina la decadenza dal diritto, poiché tale modello aveva la funzione di sollecitare e avviare la procedura di rimborso. Il termine applicabile è quello ordinario decennale di prescrizione e non il termine biennale residuale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA risultante in caso di cessazione dell'attività. La disposizione è considerata specifica e rende applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • Art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    Regola gli aspetti procedurali del rimborso IVA. Il modello "VR", previsto per le annualità anteriori alla sua soppressione, costituisce uno strumento per rendere esigibile il credito e avviare la verifica e l'esecuzione del rimborso, ma non è condizione costitutiva del diritto.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Prevede un termine biennale per le domande di restituzione in via residuale. Secondo la sentenza, tale termine non si applica quando il rimborso IVA è già specificamente disciplinato dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA derivanti dalla cessazione dell'attività, l'esposizione del credito nella dichiarazione annuale può essere sufficiente a manifestare la volontà del contribuente di ottenere il rimborso.
  • La mancata presentazione di un modello procedurale, come il modello "VR", non comporta automaticamente la perdita del diritto sostanziale al rimborso quando il credito è stato regolarmente indicato in dichiarazione.
  • Quando una norma fiscale speciale disciplina specificamente il rimborso, il termine ordinario decennale di prescrizione prevale sul termine biennale residuale previsto per le restituzioni non altrimenti regolate.
  • L'Amministrazione può verificare la spettanza e l'ammontare del credito, ma non può respingere la richiesta esclusivamente per la mancata presentazione del modello procedurale, se il diritto risulta dalla dichiarazione e dagli altri elementi verificabili.
  • In controversie analoghe è importante distinguere tra l'esistenza del diritto al rimborso e gli adempimenti necessari per attivare o rendere eseguibile la procedura amministrativa.

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