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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21699/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un tecnico universitario, in servizio presso un'azienda ospedaliero-universitaria, ha agito contro l'università e l'azienda lamentando: (i) la mancata corresponsione, dal 2012, dell'indennità di equiparazione c.d. "De Maria" prevista per il personale universitario non medico in servizio presso strutture ospedaliere, sostenendo che il nuovo assetto contrattuale non potesse essere applicato in modo sfavorevole rispetto alla sua categoria D, attribuitagli dal 1 luglio 2002; (ii) la mancata corresponsione di emolumenti legati ai progetti-obiettivo e alla produttività collettiva del CCNL. Il tribunale aveva respinto la domanda sull'indennità e non si era pronunciato sull'altra. La corte d'appello aveva poi ritenuto cessata la materia del contendere sulla reintroduzione dell'indennità dal gennaio 2020, ma aveva escluso che, ai fini dell'art. 28, comma 6, del CCNL comparto Università 2002-2005, dovesse rilevare la categoria D acquisita dal lavoratore nel 2002, facendo riferimento invece alla data di decorrenza del CCNL; aveva inoltre negato il premio di produttività per mancata prova del finanziamento e della positiva verifica dei risultati. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina dell'indennità di equiparazione, sostenendo che il momento decisivo fosse la sottoscrizione definitiva del CCNL (27 gennaio 2005) e non la sua decorrenza; con il secondo motivo ha riproposto, in via sostanzialmente alternativa, l'argomento dei diritti quesiti; con il terzo motivo ha contestato il rigetto del premio di produttività invocando il principio di vicinanza della prova e un vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che l'art. 28, comma 6, del CCNL va interpretato facendo riferimento alla data di entrata in vigore/stipulazione del contratto collettivo, coincidente con la sottoscrizione definitiva del 27 gennaio 2005, e non alla mera decorrenza dal 1 gennaio 2002. Ne consegue che la corte territoriale ha errato nel cristallizzare le posizioni alla data di decorrenza del CCNL e nel non verificare l'incidenza dell'inquadramento in categoria D già acquisito dal lavoratore prima del 27 gennaio 2005 sulla determinazione dell'indennità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito perché sostanzialmente volto a conseguire il medesimo risultato con argomento diverso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito sul premio di produttività era sorretta da una ratio autonoma e sufficiente: la mancanza di prova non solo della copertura finanziaria, ma anche della positiva valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame della sola questione dell'equiparazione retributiva alla luce del corretto momento di riferimento.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come parametro di interpretazione del CCNL; la Corte valorizza la lettura sistematica delle clausole contrattuali per individuare il momento dirimente delle posizioni economiche e giuridiche.

  • art. 1 L. n. 200 del 1974

    richiamato dal ricorrente come base normativa dell'indennità di equiparazione.

  • art. 4 L. n. 213 del 1971

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'equiparazione retributiva del personale universitario.

  • art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979

    norma posta a fondamento dell'indennità di equiparazione per il personale universitario non medico in servizio presso le aziende ospedaliere.

  • art. 28, comma 6, CCNL comparto Università 27 luglio 2005

    la clausola di salvaguardia dei trattamenti acquisiti va riferita alle posizioni giuridiche ed economiche conseguite alla data di entrata in vigore/stipulazione del contratto, cioè alla sottoscrizione definitiva del 27 gennaio 2005.

  • art. 64, comma 6, CCNL comparto Università 16 ottobre 2008

    richiamato nel ricorso quale disposizione successiva coerente con la disciplina transitoria invocata.

  • artt. 10 e 11 preleggi

    usati dalla Corte come criterio sistematico per distinguere tra entrata in vigore della norma ed eventuale retroattività.

  • art. 47 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato in funzione interpretativa per la formazione e la vincolatività del contratto collettivo nel pubblico impiego.

  • art. 2696 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non entra nel merito della norma perché il motivo viene dichiarato inammissibile per autonoma ratio decidendi non censurata.

Massime di principio

  • Nel contratto collettivo del pubblico impiego, quando una clausola transitoria collega effetti e salvaguardia delle posizioni alla data di entrata in vigore del CCNL, il riferimento va normalmente alla data di sottoscrizione definitiva/stipulazione del contratto, non alla mera decorrenza convenzionale delle sue disposizioni, salvo diversa previsione espressa.
  • Ai fini dell'equiparazione retributiva del personale universitario non medico in servizio presso aziende ospedaliere, la posizione giuridica ed economica già acquisita prima della stipulazione del nuovo CCNL deve essere considerata nel calcolo dell'indennità, se la clausola contrattuale tutela le posizioni "comunque conseguite" alla data di entrata in vigore.
  • In sede di legittimità, un motivo è inammissibile per difetto di interesse se non attinge tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a base della decisione impugnata.
  • Il principio di vicinanza della prova non consente l'accoglimento del motivo quando la sentenza di merito si fonda anche su una distinta carenza probatoria, autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.
  • Il CCNL del pubblico impiego è conoscibile d'ufficio dal giudice secondo iura novit curia, sicché l'omessa produzione integrale del testo contrattuale non comporta di per sé improcedibilità del motivo se il contratto è comunque determinabile e reperibile dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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