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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza del 4 novembre 2025, aveva rigettato il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria contro il decreto del Magistrato di sorveglianza del 12 giugno 2025, che aveva autorizzato un detenuto ristretto presso la Casa di reclusione di Oristano ad acquistare e consumare bevande alcoliche. L’Amministrazione e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., perché la richiesta del detenuto riguardava una modalità organizzativa della vita intramuraria, e non la tutela di un diritto soggettivo azionabile mediante reclamo giurisdizionale; 2) violazione dell’art. 14 reg. ord. pen., che disciplina la distribuzione e il consumo di alcolici nei locali destinati ai pasti, rilevando che i detenuti in regime A.S.1 consumano i pasti nelle camere di pernottamento; 3) violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che l’assunzione di alcolici potrebbe alterare l’autocontrollo e accrescere i rischi di aggressività e che nelle camere non sarebbe possibile assicurare un controllo puntuale, soprattutto rispetto a detenuti in regime di alta sicurezza. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo preliminare e assorbente la questione della giurisdizione; non ha esaminato gli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbite le ulteriori censure. Ha ritenuto che la possibilità di acquistare e consumare vino o birra in carcere attenga alle modalità organizzative del trattamento penitenziario e non costituisca, in sé, un diritto soggettivo fondamentale tutelabile con il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva quindi esercitato un sindacato in materia sottratta alla cognizione prevista da tali disposizioni. La Corte ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 4 novembre 2025 sia il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari del 12 giugno 2025, senza disporre un rinvio.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Mentre il primo costituisce l'oggetto della tutela giurisdizionale approntata dall'art. 35-bis ord. pen., le seconde restano normalmente affidate alle valutazioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione, sindacabili soltanto ove si traducano in prescrizioni manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da svuotare sostanzialmente il contenuto del diritto stesso.

    Il reclamo giurisdizionale tutela il nucleo essenziale dei diritti soggettivi del detenuto; le modalità organizzative della vita penitenziaria restano di regola affidate all’Amministrazione e sono sindacabili nei casi in cui siano manifestamente irragionevoli o sproporzionate, oppure svuotino il contenuto del diritto.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    È stato, infatti, costantemente affermato che il reclamo giurisdizionale innanzi al Magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., costituisce strumento di tutela approntato a presidio delle sole situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, allorché esse risultino lese da comportamenti dell’Amministrazione penitenziaria posti in violazione delle disposizioni contenute nell'ordinamento penitenziario o nella disciplina regolamentare di attuazione e dai quali derivi, in capo al detenuto o all'internato, un pregiudizio connotato dai requisiti dell'attualità e della gravità.

    Il reclamo è esperibile per la lesione attuale e grave di una posizione avente consistenza di diritto soggettivo, causata da una condotta dell’Amministrazione penitenziaria contraria alla disciplina penitenziaria; non consente di contestare in via giurisdizionale ogni scelta organizzativa.

  • art. 620, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'ordinanza impugnata e quella presupposta del Magistrato di sorveglianza devono, conseguentemente, essere annullate senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo state adottate in carenza del presupposto giurisdizionale richiesto dalla legge, sulla scorta del seguente principio di diritto per il quale «in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che neghi al detenuto l'autorizzazione all'acquisto e al conseguente consumo di vino o birra non è suscettibile di reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., non incidendo su un diritto soggettivo del ristretto, ma intramuraria».

    Quando il provvedimento impugnato e quello presupposto sono stati adottati in assenza del presupposto giurisdizionale richiesto dalla legge, la Corte annulla senza rinvio; nella decisione, ciò consegue all’estraneità della controversia sulle modalità di acquisto e consumo degli alcolici alla tutela giurisdizionale prevista per i diritti soggettivi del detenuto.

  • art. 14, commi 2 e 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all’applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis, e 64 della legge.

    La disposizione è richiamata nel ricorso e nella ricostruzione dei provvedimenti di merito, ma la Corte non decide nel merito le questioni interpretative relative all’art. 14, dichiarandole assorbite dopo avere escluso la tutelabilità giurisdizionale della pretesa.

Massime di principio

  • Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. è limitato alla tutela di posizioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, lese da una condotta dell’Amministrazione penitenziaria contraria alla disciplina applicabile e produttiva di un pregiudizio attuale e grave.
  • Nell’ambito della tutela giurisdizionale penitenziaria occorre distinguere il nucleo essenziale e incomprimibile del diritto soggettivo dalle modalità concrete del suo esercizio intramurario: queste ultime sono normalmente affidate alle valutazioni tecnico-organizzative dell’Amministrazione e sono sindacabili quando risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate, o svuotino sostanzialmente il diritto.
  • La richiesta del detenuto di acquistare e consumare vino o birra nell’istituto penitenziario attiene alle modalità organizzative della vita intramuraria e non, di per sé, alla tutela di un diritto soggettivo fondamentale; il diniego dell’Amministrazione non è quindi impugnabile con il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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