Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31734/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, già condannati in appello dalla Corte di appello di Ancona, propongono ricorso congiunto per cassazione avverso la conferma della responsabilità per un fatto di furto aggravato in concorso e per ricettazione, oltre alle ulteriori circostanze contestate in rubrica. I motivi sono tre: (1) vizio di motivazione sulla penale responsabilità per il reato di furto; (2) vizio di motivazione sulla condanna per ricettazione, sostenendo che il quadro probatorio non consentisse di ritenere provata la consapevolezza dell’illecita provenienza del bene; (3) violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante della destrezza, contestando l’applicazione dell’aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Ritiene il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata non presenta vizi riconducibili a quelli deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; ritiene il secondo motivo manifestamente infondato perché, in tema di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto può costituire prova della conoscenza della provenienza illecita; ritiene il terzo motivo manifestamente infondato perché la Corte d’appello ha correttamente motivato sull’aggravante della destrezza, ravvisata in gesti furtivi compiuti con rapidità ed elusività. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non una mera critica di merito.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La motivazione della sentenza impugnata, secondo la Corte, non presenta il vizio denunciabile nei termini previsti dalla norma.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, ritenuta correttamente applicata in concorso.

  • art. 625, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.

    Sono richiamate le aggravanti del furto, tra cui quella della destrezza, ritenuta sussistente sulla base delle modalità rapide ed elusive della condotta.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione; la Corte ribadisce che la mancata giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto può costituire prova della conoscenza della provenienza illecita.

  • art. 61, n. 7), c.p.

    Circostanza aggravante contestata in concorso nella rubrica, richiamata nella decisione senza autonoma trattazione analitica.

  • art. 110 c.p.

    Richiamo al concorso di persone nel reato.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamo alla recidiva reiterata, contestata nella rubrica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia internamente contraddittoria o in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non quando il ricorrente solleciti una nuova valutazione del fatto.
  • Nel delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di beni provenienti da delitto può integrare un elemento significativo della prova della conoscenza dell’illecita provenienza, se il quadro probatorio complessivo è coerente in tal senso.
  • L’aggravante della destrezza ricorre quando la sottrazione è realizzata mediante gesti furtivi connotati da rapidità ed elusività, tali da rendere più difficile l’autodifesa della vittima o l’intervento di terzi.
  • Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, la conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.