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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La banca aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società petrolifera per € 2.724.722,55, in forza di un finanziamento stipulato il 20 gennaio 2011 e garantito da ipoteca concessa nella stessa data. La curatela aveva contestato il credito, eccependo la nullità del finanziamento, dichiaratamente destinato a riequilibrare l’assetto finanziario della società, perché tale finalità sarebbe stata impossibile sin dall’origine alla luce della grave situazione finanziaria dell’impresa. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto depositato il 12 giugno 2025, aveva accolto l’opposizione allo stato passivo e ammesso la banca per l’intero importo in collocazione ipotecaria. Aveva escluso che si trattasse di mutuo di scopo convenzionale, ritenendo non dimostrato un interesse della banca al riequilibrio finanziario della mutuataria. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ha dedotto che il contratto, e in particolare l’art. 8, prevedeva obblighi ulteriori rispetto alla restituzione, tra cui quello di far affluire alla banca almeno il 30% del fatturato annuo, allora pari a circa 30 milioni di euro; ciò dimostrava un interesse, almeno indiretto, della mutuante alla realizzazione dello scopo e rendeva decisiva la verifica dell’impossibilità originaria della finalità. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per assenza di merito creditizio: secondo la curatela, la società era in dissesto da anni, il patrimonio netto era stato eroso e i bilanci avrebbero occultato la reale esposizione debitoria e l’inesigibilità dei crediti; la banca, anche consultando la Centrale dei rischi, avrebbe potuto rilevare tali circostanze. Il finanziamento avrebbe aggravato il dissesto, consentito la prosecuzione dell’attività e permesso alla banca di consolidare pagamenti e acquisire la garanzia ipotecaria. Con il terzo motivo ha denunciato l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per ricorso abusivo al credito e mendacio creditizio, assumendo che il finanziamento fosse stato concesso quando la società aveva già perduto il capitale e senza merito creditizio, in violazione delle norme penali e bancarie richiamate nel ricorso. Con il quarto motivo ha denunciato l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità per contrarietà a norme imperative, deducendo la violazione dei doveri di correttezza, buona fede e solidarietà e il concorso della banca nell’aggravamento del dissesto. La banca ha eccepito un giudicato esterno costituito da una sentenza del Tribunale di Napoli dell’11 dicembre 2024, che aveva respinto una domanda risarcitoria del fallimento; la curatela ha contestato che tale pronuncia fosse passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha escluso che la sentenza del Tribunale di Napoli potesse rilevare come giudicato esterno, perché non era stata fornita la prova del passaggio in giudicato mediante il certificato previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Il primo motivo è stato accolto: il Tribunale aveva omesso di esaminare la previsione contrattuale che imponeva alla mutuataria di far affluire alla banca almeno il 30% del fatturato, elemento potenzialmente idoneo a dimostrare l’interesse, anche indiretto, della banca alla finalità di riequilibrio e quindi la possibile natura convenzionale di scopo del finanziamento. La Corte ha precisato che, quando lo scopo è assunto come obbligazione contrattuale e la sua realizzazione è originariamente impossibile, può derivarne la nullità della relativa clausola e, ricorrendone i presupposti, dell’intero contratto e della garanzia. Sono stati accolti anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente: il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità formulate dalla curatela, benché la loro decisione fosse necessaria per accertare l’esistenza e l’ammontare del credito. La Corte ha chiarito che il mero pregiudizio arrecato ai creditori o la violazione di regole di prudente gestione bancaria non comportano, da soli, la nullità del finanziamento; questa può invece configurarsi, ai sensi dell’art. 1418 c.c., se il giudice accerta incidentalmente che la stipulazione integra una fattispecie di reato e che il finanziatore vi ha concorso con l’elemento soggettivo richiesto, con nesso causale tra erogazione e aggravamento del dissesto. Il ricorso è stato accolto; il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Manca, infatti, come eccepito dal Fallimento, la prova del giudicato, la quale, salvo il caso (nella specie non sussistente) di “espressa ammissione” ad opera della controparte (e cioè, appunto, il Fallimento ricorrente, che invece l’ha espressamente contestato), dev’essere fornita attraverso il certificato (non prodotto) di cui all’art. 124 disp.att. c.p.c.

    Per dimostrare che una pronuncia costituisce giudicato esterno occorre produrre il certificato previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c., salvo che la controparte ammetta espressamente il passaggio in giudicato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte accoglie la censura formulata ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. perché il giudice di merito ha omesso l’esame di una previsione contrattuale decisiva: l’obbligo della mutuataria di far affluire alla banca una quota del fatturato, rilevante per valutare l’interesse della mutuante alla finalità del finanziamento.

  • art. 1813 c.c.

    Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell’art. 1813 c.c., può essere, in definitiva, così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo (che può essere anche indiretto) ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo.

    Il mutuo si qualifica come mutuo di scopo convenzionale quando il contratto vincola il mutuatario a una specifica utilizzazione delle somme, assunta come obbligo verso il mutuante, il cui interesse alla destinazione può essere anche indiretto.

  • art. 1325, n. 3, c.c.

    Il mancatо perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non è destinato, pertanto, “a incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull’esplicazione del sinallagma funzionale”, “salvo il caso in cui lo scopo individuato dalle parti risulti intrinsecamente illecito o ab imo impossibile” (Cass. n. 2677 del 2023, in motiv.), configurandosi in quest’ultima ipotesi un contratto nullo per illiceità o impossibilità originaria dell’oggetto (artt. 1325, n. 3, 1346 e 1418, comma 2°, c.c.).

    La mancata realizzazione dello scopo convenzionale rileva normalmente sul piano dell’inadempimento o del sinallagma funzionale; se invece lo scopo è originariamente impossibile o illecito, la fattispecie può essere nulla per mancanza di un requisito essenziale.

  • art. 1346 c.c.

    Il mancatо perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non è destinato, pertanto, “a incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull’esplicazione del sinallagma funzionale”, “salvo il caso in cui lo scopo individuato dalle parti risulti intrinsecamente illecito o ab imo impossibile” (Cass. n. 2677 del 2023, in motiv.), configurandosi in quest’ultima ipotesi un contratto nullo per illiceità o impossibilità originaria dell’oggetto (artt. 1325, n. 3, 1346 e 1418, comma 2°, c.c.).

    L’impossibilità originaria della finalità dedotta nel contratto può determinare la nullità per impossibilità dell’oggetto, mentre la semplice mancata attuazione successiva dello scopo non incide di per sé sulla validità.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Il mancatо perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non è destinato, pertanto, “a incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull’esplicazione del sinallagma funzionale”, “salvo il caso in cui lo scopo individuato dalle parti risulti intrinsecamente illecito o ab imo impossibile” (Cass. n. 2677 del 2023, in motiv.), configurandosi in quest’ultima ipotesi un contratto nullo per illiceità o impossibilità originaria dell’oggetto (artt. 1325, n. 3, 1346 e 1418, comma 2°, c.c.).

    La nullità può discendere dall’illiceità o dall’impossibilità originaria dell’oggetto o dello scopo contrattuale, non dalla sola mancata realizzazione dello scopo dopo la stipulazione.

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    Con l’ulteriore conseguenza che la sua oggettiva ed originaria impossibilità, risolvendosi nella mancanza del relativo oggetto, non poteva che determinare, ove effettivamente riscontrata in fatto, la nullità (che il Fallimento opposto aveva, appunto, eccepito) della clausola relativa all’obbligazione assunta e, se del caso, in difetto dei presupposti previsti dall’art. 1419, comma 1°, c.c., dell’intero contratto di finanziamento e della relativa garanzia.

    Se è originariamente impossibile l’obbligazione relativa alla finalità di scopo, è nulla la clausola che la prevede; l’estensione della nullità all’intero finanziamento e alla garanzia dipende dai presupposti stabiliti dall’art. 1419, comma 1, c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Il tribunale, infatti, non si è pronunciato sulle eccezioni di nullità che il Fallimento aveva formalmente sollevato in giudizio, pur trattandosi di una pronuncia (di accoglimento o di rigetto) comunque indispensabile ai fini dell’accertamento dell’an e/o del quantum del credito azionato dalla banca.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle eccezioni di nullità ritualmente formulate quando la loro decisione è necessaria per accertare l’esistenza o l’ammontare del credito azionato.

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    Il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore) è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., da nullità.

    La stipulazione di un finanziamento è nulla quando, nelle circostanze accertate, integra di per sé una fattispecie criminosa e il finanziatore concorre nel reato; il mero pregiudizio ai creditori o la sola violazione della prudenza bancaria non bastano.

  • art. 1418, comma 1, c.c. — norma imperativa penale

    In quest’ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n. 26248/2024; conf. Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n. 10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n. 9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n. 9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); in particolare, il giudice accerta l’esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell’interesse della banca, il quale durante l’istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l’elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto).

    Nel giudizio di ammissione al passivo il giudice può accertare incidentalmente la nullità del finanziamento verificando il reato commesso dal debitore con il concorso del finanziatore, l’elemento soggettivo richiesto e il nesso causale tra erogazione e aggravamento del dissesto.

  • art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.

    Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.), nella condotta dell’amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell’impresa), che sia causa (o concausa) del dissesto o del suo aggravamento.

    La bancarotta impropria può configurarsi quando il ricorso doloso al credito, anche concordato con un creditore consapevole delle condizioni dell’impresa, sia causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento.

  • art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.

    Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame, configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell’impresa.

    La stipulazione di un finanziamento che aggravi il dissesto può integrare bancarotta quando gli amministratori abbiano violato gli obblighi di legge, compreso quello di richiedere senza indugio il fallimento.

  • art. 224, nn. 1 e 2, l. fall.

    Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame, configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell’impresa.

    La violazione degli obblighi degli amministratori rilevanti ai fini della bancarotta può comprendere la prosecuzione dell’attività mediante finanziamenti che aggravino il dissesto, in presenza dei presupposti della fattispecie.

  • art. 218 l. fall.

    Il ricorso abusivo al credito di cui all’art. 218 l.fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, laddove nella fattispecie di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall. l’operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento.

    Il reato di ricorso abusivo al credito richiede la dissimulazione nei confronti di un creditore ignaro; diversamente, la bancarotta impropria da operazioni dolose può ricorrere anche con credito concordato o senza dissimulazione, se il ricorso causa o aggrava il dissesto.

  • art. 224, n. 2, l. fall.

    In quest’ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l’esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n. 26248/2024; conf. Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n. 10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n. 9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n. 9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); in particolare, il giudice accerta l’esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell’interesse della banca, il quale durante l’istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l’elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all’aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto).

    La nullità negoziale può essere rilevata quando il giudice accerti incidentalmente una fattispecie di bancarotta cui abbia concorso un funzionario bancario, con l’elemento soggettivo richiesto e il nesso causale tra finanziamento e aggravamento del dissesto.

Massime di principio

  • Il mutuo di scopo convenzionale ricorre quando il contratto vincola il mutuatario a una specifica destinazione delle somme, assunta come obbligo verso il mutuante, e quest’ultimo abbia un interesse alla destinazione, anche soltanto indiretto. La presenza di obblighi ulteriori collegati alla finalità, come l’impegno a far affluire alla banca una quota del fatturato, è un elemento da esaminare per qualificare il rapporto.
  • Nel mutuo di scopo, la mancata realizzazione della finalità non determina normalmente la nullità del contratto, ma può rilevare come inadempimento o sopravvenuta impossibilità della prestazione. La nullità può invece derivare dall’illiceità o dall’impossibilità originaria dello scopo e dell’obbligazione corrispondente; la nullità della clausola si estende all’intero contratto solo se ne ricorrono i presupposti.
  • Il pregiudizio arrecato ai creditori mediante un contratto non rende, da solo, illecito o nullo il contratto, né la mera violazione delle regole di prudente gestione bancaria comporta nullità. La nullità ex art. 1418 c.c. può configurarsi quando la stipulazione, considerate le circostanze concrete, integri essa stessa una fattispecie di reato prevista da norma imperativa.
  • Nell’accertamento dell’eventuale nullità di un finanziamento per violazione di norme penali, il giudice dell’ammissione allo stato passivo può procedere incidentalmente all’accertamento del reato e deve verificare il concorso del finanziatore con l’elemento soggettivo richiesto, nonché il nesso causale tra erogazione del credito e dissesto o suo aggravamento.
  • Le eccezioni di nullità ritualmente sollevate devono essere decise quando la pronuncia è necessaria per stabilire l’esistenza o l’ammontare del credito, non potendo il giudice ometterne l’esame.
  • Il giudicato esterno deve essere provato mediante il certificato previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c., salvo espressa ammissione della controparte.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

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