Cassazione Civile, Ordinanza n. 04605/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine da un'opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al Tribunale di Palermo contro due cartelle di pagamento. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente, cioè limitatamente a una delle cartelle. Il Ministero della giustizia, quale ente creditore, aveva impugnato la decisione; la Corte d'appello di Palermo, accogliendo l'appello, aveva rigettato l'opposizione anche con riferimento alla cartella residua e confermato per il resto la sentenza di primo grado. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Ministero ha resistito; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. La Corte di cassazione non esamina il merito del motivo, poiché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello risulta pubblicata il 20/2/2021 e il ricorso è stato notificato il 16/2/2022, oltre il termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c.; inoltre la sospensione feriale non si applica alla controversia, trattandosi di opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Precisa che, in materia di opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali, opera il regime processuale dell'opposizione esecutiva, con esclusione della sospensione feriale dei termini; di conseguenza il termine ex art. 327, comma 1, c.p.c. era spirato il 20/1/2022. Nulla è disposto sulle spese, perché l'Avvocatura dello Stato si è costituita con atto di mero stile e l'Agenzia è rimasta intimata. Viene inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione è stato reputato tardivo perché notificato oltre il termine lungo per impugnare la sentenza d'appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Disposizione richiamata per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione avverso cartelle esattoriali si applica il regime processuale dell'opposizione esecutiva, con conseguente esclusione della sospensione feriale dei termini processuali.
- La tardività del ricorso per cassazione rispetto al termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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