Cassazione Penale, Sentenza n. 30786/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di confisca dell'immobile intestato a Maria Teresa Iaccarino, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla delimitazione temporale della "pericolosità sociale" di Francesco Cascone. Denunciano che i fatti penalmente contestati (usura ed estorsione aggravate) emergono tra il 2003 e il 2010, mentre la Corte d'appello ha retrodatato la pericolosità al 2001 (e, prudentemente, al 2000) sulla base delle dichiarazioni di una vittima (Michele Sorrentino). Ciò avrebbe fatto ricadere l'acquisto/pagamento dell'immobile (atto 30/03/2001; versamenti nel 2000) nel periodo di pericolosità, giustificando la confisca; i ricorrenti contestano la fondatezza e la rilevanza probatoria di tali elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha richiamato il regime speciale del procedimento di prevenzione (d.lgs. 159/2011) che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge e circoscrive il sindacato sulla motivazione: non è sindacabile come vizio di legge la mera illogicità manifesta, mentre è censurabile la motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto legittima e congrua la valutazione della Corte di appello che, sulla base delle dichiarazioni della vittima e della notorietà criminale di Cascone, ha retrodatato la pericolosità fino al 2000 e, avendo accertato la sproporzione tra risorse lecite e incremento patrimoniale, ha legittimamente disposto la confisca dell'immobile. I rilievi difensivi relativi alla mancata escussione in contraddittorio della persona che rese le dichiarazioni e alla data di versamento del prezzo non hanno inciso sulla legittimità del provvedimento, atteso il carattere autonomo del procedimento di prevenzione e la valutazione indiziaria consentita. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 10, comma 3; art. 10, comma 8; art. 27, comma 2
Regime del procedimento di prevenzione: limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge e impone l'obbligo per il giudice d'appello di motivare il decreto; consente l'autonomia probatoria del procedimento di prevenzione rispetto al penale.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti del sindacato in Cassazione: la manifestata illogicità della motivazione non è tipicamente sindacabile nel ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Legge 24 luglio 2008, n. 125 e Legge 15 luglio 2009, n. 94
Riforme che hanno autorizzato la possibilità di applicare la confisca patrimoniale disgiunta dalla misura di prevenzione personale, pur mantenendo come presupposto la pericolosità del soggetto al momento dell'acquisto del bene.
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)
La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale ... non ha introdotto nel nostro ordinamento una "actio in rem" ... presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene; La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ... con riferimento alla pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa ... l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale
Principio di diritto: la confisca patrimoniale richiede che la pericolosità sociale sussista al momento dell'acquisto del bene; il giudice deve individuare temporalmente la pericolosità (generica o qualificata) e può delimitare il periodo applicativo della confisca.
art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamato come riferimento giurisprudenziale in materia di revoca di misure di prevenzione applicate con il previgente quadro normativo; utile a chiarire il comune orientamento interpretativo sul sindacato giudiziale.
art. 616, comma 1 (indicazione normativa per spese)
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge: non è ammesso un libero riesame motivazionale come nel giudizio di merito.
- Il giudice della prevenzione può basarsi su elementi indiziari e su dichiarazioni emerse nel procedimento penale o nelle indagini, anche se non hanno formato oggetto di condanna penale, in ragione dell'autonomia del procedimento di prevenzione.
- La "pericolosità sociale" va delimitata temporalmente dal giudice: la confisca patrimoniale colpisce i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata; il giudice può retrodatare l'inizio del periodo sulla base di indizi gravi e concordanti, purché la motivazione sia concreta e non meramente apparente.
- Non è necessario che vi sia una coincidenza cronologica rigorosa tra l'inizio della pericolosità e ogni singolo versamento/acquisto; è però richiesta l'assenza di un iato temporale particolarmente consistente che renderebbe la correlazione improbabile.
- In casi simili, chi intende difendersi efficacemente deve documentare l'origine lecita delle somme, contestare la rilevanza o l'attendibilità degli elementi indiziari (es. dichiarazioni non contraddette) e sollevare, se presente, la carenza assoluta di motivazione del provvedimento di prevenzione.
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