Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43084/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Vercelli. I motivi di ricorso per Cassazione denunciavano: (i) errata applicazione della legge penale con richiamo agli artt. 581, comma 1, lett. d) e 1-bis c.p.p., 591, commi 1, lett. c) e 2 c.p.p.; (ii) nullità dell'ordinanza ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p. in relazione all'art. 601 c.p.p.; (iii) vizio di motivazione della Corte d'appello per non essersi confrontata con le argomentazioni del Tribunale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. In concreto la difesa aveva reiterato la ratio delle attenuanti generiche e richiamato lo stato di incensuratezza, la situazione di indigenza e la condizione di "persona fragile" della ricorrente, non contestando punto per punto la motivazione del primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Tribunale di Vercelli aveva motivato in modo puntuale il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di specifiche circostanze meritevoli di valutazione e segnalando la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla Storelli in sede di esame. La Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che l'atto di appello fosse generico e non avesse effettivamente confutato i passaggi motivazionali del primo giudice; la mera richiamazione dello stato di incensuratezza, dell'indigenza o della fragilità personale, senza riferimenti concreti ai fatti valutati in primo grado, è stata ritenuta irrilevante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1, lett. d) e 1-bis)

    La Corte ha considerato inammissibili le doglianze fondate su questa norma poiché il gravame non ha confutato specificamente la motivazione del primo giudice; le censure generiche non soddisfano i requisiti di comparazione con i passaggi motivazionali impugnati

  • art. 591 cod. proc. pen. (commi 1, lett. c) e 2)

    Richiamata dalla difesa come criterio di impugnazione, è stata invece ritenuta non soddisfatta: la Corte ha osservato che la motivazione del primo grado è stata ripresa e adeguatamente valutata dalla Corte d'appello, e l'appello non ha fornito una confutazione puntuale dei passaggi rilevanti

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c) e art. 179 cod. proc. pen. in relazione all'art. 601 cod. proc. pen.

    La difesa ha invocato nullità formali dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto tali doglianze infondate perché l'inammissibilità è stata motivata sulla base della genericità del gravame e dalla mancanza di confronto con la motivazione del primo giudice, non su vizi formali rilevanti ai sensi delle norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il Tribunale aveva escluso il riconoscimento di tali attenuanti per mancanza di specifiche circostanze e perché lo stato di incensuratezza non è sufficiente da solo; la Corte ha ritenuto non fondata la generica richiesta di riesame senza elementi concreti

  • art. 544-ter cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione del fatto contestato; citata nel contesto della qualificazione del capo di imputazione e della corrispondente valutazione sanzionatoria

  • art. 727 cod. pen.

    Norma relativa alla contravvenzione contestata; menzionata per indicare la fattispecie per cui la ricorrente era stata ritenuta responsabile in primo grado

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare euro 3.000 come somma equa

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione deve confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di merito: la mera reiterazione di principi generali o l'elencazione di circostanze generiche (es. incensuratezza) senza indicare come queste incidano concretamente sulla valutazione dei fatti non è sufficiente per rendere ammissibile l'appello
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere confermato se il primo giudice ha motivato la mancanza di elementi specifici: in tali casi l'onere della difesa è dimostrare fatti nuovi o indicare errori di fatto/diritto nella motivazione, non limitarsi a richiami astratti
  • Le corti d'appello e la Cassazione possono dichiarare inammissibili impugnazioni che risultano generiche o che non contrastano i passaggi motivazionali decisivi; ciò comporta anche l'imposizione delle spese e, se previsto, del contributo alla Cassa delle Ammende
  • Quando si contesta la dosimetria della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti, è essenziale argomentare specificamente sui passaggi di fatto e di diritto su cui il primo giudice ha fondato la propria decisione, indicando elementi di fatto o profili giuridici che dimostrino la censurabilità della valutazione
  • Richiami normativi generici o l'enunciazione della ratio di una norma non sostituiscono l'obbligo di comparazione con la motivazione del provvedimento impugnato; la tecnica di impugnazione deve essere concreta e puntuale per evitare l'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.