Cassazione Penale, Sentenza n. 43570/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca di due decreti di sequestro preventivo (uno finalizzato alla confisca del profitto di reati fiscali e uno per equivalente su beni immobili per euro 164.005,69). Ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto il giudicato cautelare preclusivo della riconsiderazione delle esigenze cautelari; (2) censura sulla carenza motivazionale dei decreti di sequestro alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 36959/2021, che avrebbe imposto la motivazione concreta sulle esigenze cautelari; (3) apoditticità/irrealtà della motivazione del giudice d'appello cautelare che aveva ritenuto sussistente il periculum in rapporto al valore del compendio e ai tempi del processo, nonostante indici di solidità patrimoniale e gravami sugli immobili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che si fosse formato un giudicato cautelare a seguito del riesame e che, una volta consolidato il giudicato, soltanto il sopravvenire di fatti nuovi idonei a mutare il quadro poteva giustificare la revoca/modifica della misura. La Corte ha escluso che il semplice consolidamento di un orientamento giurisprudenziale (anche mediante pronunce successive delle Sezioni Unite) costituisca fatto nuovo capace di scalfire il giudicato cautelare. Ha quindi confermato l'impossibilità di rimettere in discussione le valutazioni già compiute in precedenza in assenza di nuovi elementi, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'appello cautelare proposto dalla difesa contro l'ordinanza di rigetto della revoca del sequestro; contestualizza l'impugnazione svolta dalla ricorrente.
art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.
Richiamato nel dibattito in ordine alle tipologie di sequestro e alla necessità o meno di motivazione specifica: la pronuncia delle Sezioni Unite ha distinto il sequestro finalizzato alla confisca di cui al comma 2, n.2, da altre ipotesi, imponendo nei casi diversi da quello citato la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 36959/2021
Pronuncia che ha affermato l'obbligo, nei casi di sequestro preventivo diversi da quello finalizzato alla confisca di cui all'art. 240, comma 2, n.2, di motivare specificamente la sussistenza delle esigenze cautelari; nel caso di specie la Corte di legittimità ha però ritenuto che tale consolidamento giurisprudenziale sopravvenuto non fosse di per sé novità idonea a scalfire un giudicato cautelare già formatosi.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. n. 2308/2018, n. 5530/2019, n. 49188/2015, n. 1241/2015, n. 1180/2009, Sez. Un. n. 14535/2007)
Sentenze indicate per dimostrare che l'orientamento secondo cui è necessario motivare la sussistenza delle esigenze cautelari era già presente in precedenza e per affermare il principio che il mero sopravvenire di un orientamento giurisprudenziale diverso non costituisce di per sé fatto nuovo per superare il giudicato cautelare.
Massime di principio
- Quando si è formato un "giudicato cautelare" (esito di precedente riesame o decisione cautelare), esso è preclusivo e può essere superato solo da fatti o argomenti nuovi idonei a mutare il quadro probatorio/valutativo.
- Il semplice consolidamento o mutamento di orientamento giurisprudenziale, anche se avvenuto con pronunce successive delle Sezioni Unite, non è in automatico elemento "nuovo" utile a scalfire il giudicato cautelare, salvo che non emerga che tale orientamento fosse imprevedibile o del tutto inedito al momento della decisione impugnata.
- Chi impugna misure reali cautelari deve tempestivamente sollevare in sede di riesame (o nei primi gradi disponibili) tutte le censure rilevabili; l'omessa deduzione può determinare la preclusione di tali questioni in successivi gradi.
- Se si intende contestare la carenza motivazionale di un decreto di sequestro in ordine alle esigenze cautelari, conviene provare che la carenza era insanabile e non integrabile in sede successiva e/o dimostrare l'esistenza di nuovi elementi oggettivi sopravvenuti che rendano necessaria la riconsiderazione della misura.
- I principi di proporzionalità e necessità della misura cautelare devono essere rispettati non solo al momento della loro applicazione, ma anche durante la fase esecutiva; tuttavia, per ottenere la revoca/modifica occorre dimostrare novità rilevanti rispetto alle valutazioni già compiute.
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