Cassazione Penale, Sentenza n. 30646/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tiziana Napoleoni era stata condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 per la detenzione di 220 g di cocaina e 33 g di hashish rinvenuti nell'appartamento di sua proprietà. La sostanza era stata occultata e lanciata dal terrazzo dalla sorella Donatella, che dimorava presso l'abitazione da pochi giorni; insieme alla droga venne lanciato anche un bilancino di precisione. La condanna di Tiziana fu fondata sul presunto concorso nella detenzione, argomentando che il bilancino non sarebbe stato gettato se fosse stato nascosto in luogo accessibile solo a Donatella, oltre ad evidenziare la reazione nervosa della ricorrente, la coabitazione e l'assenza di reddito
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno stabilito che la mera coabitazione, la conoscenza o la reazione emotiva non costituiscono di per sé concorso di persone nel reato: per configurare il concorso è necessario che emerga almeno un contributo causale, anche minimo, di agevolazione o collaborazione. Nel caso concreto non risultava provato un apporto materiale o morale di Tiziana alla detenzione o destinazione a spaccio della sostanza, sicché la condanna è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Norma applicata per la contestazione del reato di detenzione di stupefacenti; la Corte ha valutato che l'accertamento del possesso a carico di Donatella da solo non era sufficiente per estendere la responsabilità per concorso alla convivente senza prova di un contributo causale
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha precisato che per ricondurre la condotta del convivente nell'ambito dell'art. 110 è necessario dimostrare almeno una partecipazione consistente in un contributo materiale o morale, anche minimo, che agevoli l'azione dell'autore materiale
Codice penale, art. 40, comma 2
Richiamato indirettamente per affermare che non esiste un obbligo giuridico di impedire l'evento e che la mera omissione o conoscenza non costituisce automaticamente partecipazione al reato
Massime di principio
- La mera coabitazione o la semplice conoscenza della presenza di droga in un'abitazione non bastano per configurare il concorso nel reato di detenzione di stupefacenti: è necessario dimostrare un contributo causale, anche minimo, che agevoli l'attività criminosa
- Per affermare il concorso del convivente occorrono indizi concreti di partecipazione (es. materiali per il confezionamento, provvista comune, ruoli organizzativi, guadagni condivisi, iniziative concrete di occultamento o custodia)
- Comportamenti emotivi o reazioni nervose al momento dell'intervento degli agenti non costituiscono di per sé prova di concorso e possono essere spiegati in senso innocente
- Il reperimento di un oggetto comune (es. bilancino) nell'abitazione non è di per sé sufficiente a dimostrare che il convivente abbia avuto disponibilità esclusiva o consapevolezza tale da integrare concorso; va valutato nel contesto probatorio complessivo
- In caso di dubbio tra connivenza passiva (non punibile) e concorso attivo (punibile), spetta all'accusa provare il contributo causale del concorrente; la decisione favorevole alla persona coabitante può comportare annullamento e rinvio per mancata prova del concorso
- Per difendersi efficacemente: evidenziare la recente presenza del terzo nell'abitazione, l'assenza di materiale per lo spaccio, la mancanza di prove di controllo sugli oggetti o di utilità economica derivante dallo spaccio
- Per l'azione della Procura: raccogliere elementi che dimostrino la partecipazione attiva (comunicazioni, movimenti finanziari, prove di occultamento, ruoli condivisi, testimonianze) e distinguere con chiarezza il possesso personale da quello comune
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