Cassazione Penale, Ordinanza n. 17809/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ovvero, in subordine, di detenzione domiciliare cosiddetta "umanitaria" ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. L’unico motivo deduceva l’incompleta ricognizione del quadro nosografico del detenuto e la sua conseguente sottovalutazione, sostenendo che le patologie non erano state adeguatamente considerate ai fini dei benefici richiesti.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse invece valutato complessivamente la situazione sanitaria del detenuto, prendendo in esame le patologie indicate nella relazione sanitaria, il trattamento già in atto, gli accertamenti specialistici eseguiti e l’esclusione di una forma tumorale. Ha osservato che le infermità non presentavano caratteri di acuzie o urgenza e risultavano trattabili adeguatamente in istituto, con eventuale ricorso a strutture esterne ai sensi dell’art. 11 ord. pen. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354
costituisce il fondamento della richiesta alternativa di detenzione domiciliare umanitaria.
art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.
il differimento facoltativo della pena richiede una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e da esigere un trattamento non facilmente attuabile nello stato di detenzione.
art. 27 Cost.
la pena non deve essere espiata in modo contrario al senso di umanità; la valutazione sanitaria va rapportata anche a una soglia minima di dignità della persona detenuta.
consente, ove necessario, il ricorso a cure presso luogo esterno di cura.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile per colpa.
Massime di principio
- Ai fini del differimento facoltativo della pena per grave infermità, la malattia deve essere grave in senso tecnico, ossia tale da mettere in pericolo la vita o da comportare conseguenze dannose rilevanti, e deve richiedere cure non agevolmente praticabili in detenzione.
- Il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione complessiva del quadro clinico del detenuto, considerando diagnosi, trattamenti in corso, esiti di accertamenti specialistici e concreta possibilità di cura in istituto o presso strutture esterne.
- Quando il tribunale abbia motivato in modo non manifestamente illogico sull’assenza di urgenza, acuzie o incompatibilità con il regime detentivo, il sindacato di legittimità non può risolversi in una mera rivalutazione del merito sanitario.
- Le censure che contestano soltanto la diversa lettura delle condizioni di salute del detenuto sono confutative e contro-valutative e non superano la discrezionalità tecnica del giudice di sorveglianza, se esercitata entro i limiti logico-giuridici di legge.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell’irrituale proposizione dell’impugnazione.
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