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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07644/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle questioni dedotte. La memoria difensiva e la nota spese depositate dalla parte civile vengono ritenute superflue e generiche, e quindi non danno luogo a statuizioni economiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

I ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce deducevano, da un lato, censure sull'apprezzamento del materiale probatorio e, dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che le doglianze probatorie investono valutazioni riservate al giudice di merito e che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza e conforme al ragionamento del Tribunale. Quanto alla causa di non punibilità, osserva che i motivi sono generici perché privi di elementi oggettivi idonei a dimostrare un errore sul fatto tale da rendere l'atto del pubblico ufficiale arbitrario; viene richiamato il principio secondo cui l'arbitrarietà richiede che il pubblico ufficiale ecceda consapevolmente dai propri poteri per fini estranei alle funzioni, oppure usi mezzi non consentiti o eserciti il potere in modo aggressivo, vessatorio o comunque non conforme alle regole della convivenza civile, non bastando la sola illegittimità dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di non punibilità presuppone elementi oggettivi idonei a far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; l'arbitrarietà non coincide con la mera illegittimità dell'atto e richiede un abuso consapevole dei poteri o l'uso di mezzi non consentiti, ovvero un esercizio aggressivo o vessatorio del potere.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure che si limitano a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili quando investono valutazioni riservate al giudice di merito e la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logicamente coerente e fondata su corretti criteri inferenziali.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede la prova di un errore sul fatto e dell'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale; non è sufficiente allegare la mera illegittimità dell'atto.
  • L'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale postula un esercizio consapevolmente eccedente dai poteri o comunque un uso dei poteri in modo estraneo, aggressivo, vessatorio o non conforme alle regole dell'ordinamento e della convivenza civile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o manifestamente infondati; in tal caso si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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